Ma la rotazione deve essere applicata anche nelle procedure semplificate “aperte” al mercato?

6 Aprile 2018
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La rotazione delle imprese opera anche nelle procedure di selezione delle operative sociali di tipo B qualora la stazione appaltante, pur potendo applicare la disciplina particolare (riconducibile alla legge 381/1991, art. 5), si sia autovincolata modellando  il procedimento  sullo “schema” delineato per il sotto soglia con l’articolo 36 del codice degli appalti.

In tali termini, la recente statuizione del TAR Lombardia, Brescia, sez. II,  espressa con la sentenza n. 354/2018.

La peculiarità della pronuncia, però, è che – probabilmente per prima – la sezione si pronuncia sulle indicazioni dell’ANAC espresse con le recenti Linee guida n. 4/2018 secondo cui la rotazione sarebbe derogabile anche nel caso di procedura “negoziata” aperta al mercato (ovvero senza limiti sugli inviti).

E’ proprio su questo aspetto, anche per gli evidenti sviluppi futuri nonché per la sua attualità, che occorre soffermarsi.

Rotazione anche per le cooperative sociali di tipo B

In sentenza si rammenta che in relazione al procedimento preordinato alla selezione della cooperativa di tipo B, con cui stipulare una convenzione ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della legge 381/1991,  il RUP potrebbe operare  applicando “una normativa del tutto particolare, che prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1”.

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