Gli accordi quadro

L’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere un accordo quadro nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice

20 Aprile 2018
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L’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere un accordo quadro nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice

di Daniele Di Francia

Le peculiarità di questo strumento pubblico d’acquisto, che, negli ultimi anni, è stato particolarmente utilizzato dalle amministrazioni italiane, sono:

  • durata massima di 4 anni per i settori ordinari e di 8 anni per i settori speciali;
  • flessibilità e semplificazione per le amministrazioni negli appalti caratterizzati da ripetitività;
  • adattabilità massima per gli appalti relativi alle manutenzioni ordinarie e alle forniture.

Nell’accordo quadro, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, in un certo lasso temporale, i contratti applicativi specifici da stipulare.

Vi sono essenzialmente 2 tipi di accordi quadro:

1. Gli accordi quadro conclusi con un solo operatore economico: in tali casi vi è un solo aggiudicatario, il quale eseguirà i vari ordini/contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante ad esaurimento del plafond di gara.

2. Gli accordi quadro conclusi con più operatori economici. In questi ultimi la stazione appaltante, una volta aggiudicato lo stesso accordo quadro a più operatori economici, al fine di emettere l’ordine, potrà:

a) se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici e richiedere una proposta migliorativa;

b) affidare a un operatore economico secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture.

c) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi o delle forniture, in parte senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera b), e quindi affidare direttamente, e, in parte, riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera a), sempre che tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Consip S.p.A., in qualità di centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, contempla tra i suoi strumenti di acquisto anche l’Accordo Quadro.

La procedura, all’interno del sito acquistinretepa.it, è composta da due fasi:

Fase 1 – Consip pubblica specifici Bandi e stipula del contratto con uno o più fornitori;

Fase 2 – Le Amministrazioni indicono e aggiudicano i singoli appalti specifici, negoziando direttamente con i fornitori condizioni contrattuali personalizzate sulla base delle proprie esigenze.

È importante, in conclusione, per gli operatori economici, essere ben informati sulle varie possibilità offerte dal nuovo Codice e dagli strumenti telematici di negoziazione (come per esempio l’accordo quadro) al fine di operare una corretta e oculata partecipazione alle gare d’appalto.

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