Responsabilità precontrattuale della PA anche prima dell’aggiudicazione in caso di violazione del dovere di correttezza

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2018

8 Maggio 2018
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L’Adunanza plenaria riconosce la responsabilità precontrattale anche prima dell’aggiudicazione definitiva

Secondo la recente, monumentale, sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, del 4 maggio 2018,  n. 5 il dovere di correttezza, lealtà e buona fede – relativamente alla Pubblica Amministrazione – hanno un più ampio campo applicativo operando non necessariamente in relazione alle trattative avviate (finalizzate alla conclusione del contratto) ma anche nelle fase anteriori della procedura.

In questo senso, si legge in sentenza, deve ritenersi “che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione possa configurarsi anche prima dell’aggiudicazione e possa derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai più volte richiamati doveri di correttezza e buona fede”.

E, pertanto,  si “crea” danno “potenzialmente” risarcibile ogni volta che attraverso comportamenti non corretti si “condiziona” la libera autodeterminazione del privato.

Naturalmente,  perché si possa configurare la  responsabilità dell’amministrazione “non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose)”.

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Stefano Usai