In caso di procedura di aggiudicazione in forma aggregata, l’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato solo all’amministrazione capofila

In base all’art. 41 c.p.a., ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso avverso la procedura di gara deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato

24 Maggio 2018
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In base all’art. 41 c.p.a., ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso avverso la procedura di gara deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha affermato che in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto, per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione capofila che ha curato la procedura e adottato il provvedimento di aggiudicazione.

La questione, così risolta, era stata rimessa alla Plenaria dallo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4403 del 21 settembre 2017 (commentata su questo sito in data 22 settembre 2017) unitamente ad altra di carattere sostanziale relativa alla corrispondenza fra requisiti di qualificazione e di esecuzione all’interno di un RTI, rinviata tuttavia ai giudici rimettenti.

La motivazione della sentenza

La decisione in commento si fonda sul testo dell’art. 41, comma 2 c.p.a. che, in caso di azione di annullamento, impone di notificare il ricorso “alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato” (e ad almeno uno dei controinteressati).

Nell’enunciare tale regola generale, l’art. 41 c.p.a esclude dunque che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che, a diverso titolo, abbiano preso parte al procedimento.

Solo allorquando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade ad esempio per gli atti di concerto o per gli accordi di programma, la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.

Altrimenti, in ipotesi di partecipazione al procedimento giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale, ovvero gli atti preparatori), la veste di parte necessaria del giudizio non si estende a soggetti diversi dall’autorità che ha emanato il provvedimento finale, pena la violazione della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale.

Ad una simile ricostruzione non osta neppure la disciplina di cui all’art. 81 c.p.c. in quanto nelle fattispecie in esame l’amministrazione capofila è chiamata a far valere e tutelare una situazione giuridica soggettiva propria (quella derivante dall’essere l’unica amministrazione che ha posto in essere il procedimento ed emanato il provvedimento di aggiudicazione).

Non si verifica, pertanto, alcuna forma di sostituzione processuale: gli esiti dell’aggiudicazione si estendono ai soggetti in unione d’acquisto con l’amministrazione procedente in forza dei rapporti interni fra gli stessi che non assumono, tuttavia, rilevanza processuale.

Documenti collegati

Consiglio di Stato, Adunanza Plenenaria, 18 maggio 2018, n. 8

irene picardi