Ai fini dell’ammissione in gara, l’operatore economico deve dichiarare tutti i precedenti penali astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente

Nuove indicazioni dal Presidente dell’ANAC sulla corretta interpretazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016 e dei relativi obblighi dichiarativi

25 Maggio 2018
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Nuove indicazioni dal Presidente dell’ANAC sulla corretta interpretazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016 e dei relativi obblighi dichiarativi

In sede di precontenzioso ex art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016, il Presidente dell’ANAC ha fornito nuove indicazioni alle imprese che operano nel settore dei contratti pubblici in merito alla disposizione sull’illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo Codice Appalti e ai relativi obblighi dichiarativi delle imprese concorrenti.

Il fatto

La richiesta di parere è stata sottoposta all’Autorità di Vigilanza da un operatore economico, secondo graduato in una procedura gestita da INVITALIA per l’affidamento dei lavori di manutenzione di un’area archeologica, che ha lamentato la mancata revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti della cooperativa prima classificata per omessa dichiarazione di una sentenza definitiva di condanna per omicidio colposo a carico dell’ex legale rappresentante e direttore tecnico, motivata dal mancato controllo della sicurezza dei luoghi.

Ciò in quanto, l’art. 80 comma 5 lett. c) citato impone, ad avviso dell’istante, l’onnicomprensività della dichiarazione di tutte le situazioni e di tutti gli eventi potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale, non essendo configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare.

Diversa è la ricostruzione proposta dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo la quale la norma in esame non pone a carico degli operatori economici l’obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate, ma lascia alla stazione appaltante l’onere di dimostrare che l’operatore stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o affidabilità.

L’impresa aggiudicataria, nel sostenere anch’essa l’infondatezza delle pretese avversarie, ha invece valorizzato il testo dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, che non prende in considerazione la fattispecie di omicidio colposo né al primo comma fra i reati che comportano l’esclusione automatica dalla gara, né al quinto fra le ipotesi di grave illecito professionale, e delle Linee Guida n. 6/2017 che a loro volta non la prevedono fra i reati – spia del grave illecito professionale.

La posizione dell’ANAC

Esaminata la vicenda, il Presidente dell’ANAC ha ritenuto “non conforme alla normativa di settore” l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa prima classificata.

Sul punto, l’Autorità ha precisato in via preliminare che la valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti indicati dall’operatore economico.

A tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.

Già nella vigenza del precedente Codice dei Contratti Pubblici, ha ricordato l’Authority, la giurisprudenza amministrativa aveva enucleato il principio in base al quale le imprese concorrenti non possono operare alcun filtro nell’indicazione dei precedenti penali valutandone loro stessi la rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara poiché tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

Inoltre, a seguito dell’introduzione della causa di esclusione di cui alla lett. f-bis) al comma 5 dell’art. 80 ad opera del d.lgs. 56/2017, operante invero anche prima della novella legislativa in virtù dell’art. 75 DPR 445/2000, nelle citate Linee Guida aggiornate al decreto correttivo l’ANAC ha precisato che la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante determinano l’esclusione dalla gara.

Applicate al caso di specie, le suesposte considerazioni hanno spinto il Presidente dell’ANAC a ritenere illegittimo il provvedimento di aggiudicazione adottato da INVITALIA in quanto la sentenza di condanna sopra richiamata, non dichiarata in gara, era astrattamente idonea a porre in dubbio la moralità professionale dell’operatore poichè attestante una condotta collegata all’esercizio dell’attività professionale contraria ad un dovere derivante dal titolo concessorio.

Documenti collegati

ANAC, Delibera n. 416 del 2 maggio 2018

 

irene picardi