Il principio di rotazione vale anche per gli affidamenti di incarichi ai professionisti tecnici

Sentenza 14 maggio 2018 n. 1007 del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I

30 Maggio 2018
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Segnaliamo la recente sentenza 14 maggio 2018 n. 1007 del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, in materia di affidamenti di incarichi ai professionisti tecnici.

In sintesi, i giudici calabresi hanno ritenuto:

  • illegittimo l’affidamento diretto senza motivazione (e, a dire il vero, anche senza copertura finanziaria) di un incarico ad un architetto che era già stato destinatario di altri incarichi;
  • corretto l’annullamento in autotutela della determina di affidamento dell’ultimo incarico.

Ciò che rileva, secondo la citata sentenza, è la violazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi professionali, non essendo stata motivata e giustificata l’attribuzione, per la terza volta nell’arco di soli 3 anni, con affidamento diretto, di un ulteriore incarico professionale al medesimo professionista.

La latitutine applicativa del principio

La latitudine applicativa del principio – che ha come scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e si estrinseca mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio – è ampia e ricomprende già la fase della individuazione degli operatori cui indirizzare gli inviti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che esso possa configurarsi in termini di “obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd sotto soglia, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato”.

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Mario Petrulli