Pagamento diretto da parte della stazione appaltante se il subappaltatore è una micro o piccola impresa

Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di un servizio/fornitura/lavoro che ha ricevuto in appalto, o di parte di esso, ed è oggi disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016

5 Giugno 2018
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Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di un servizio/fornitura/lavoro che ha ricevuto in appalto, o di parte di esso, ed è oggi disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016

Normalmente l’importo dovuto al subappaltatore è pagato dall’appaltatore, mentre la stazione appaltante paga l’appaltatore anche per le parti dell’appalto eseguite dal subappalatatore.

Con la previgente disciplina il pagamento diretto del committente al subappaltatore era una mera facoltà per la stazione appaltante e doveva essere espressamente richiesta in sede di autorizzazione al subappalto.

L’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 prevede ora che “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”

Pertanto nei casi sopra indicati e in particolare per le micro e piccole imprese il Codice prevede quindi un preciso obbligo della stazione appaltante al pagamento diretto e non più una mera facoltà esercitata a seguito di espressa richiesta, come nella previgente disciplina.

Ciò nell’ottica di favorire l’ingresso nel mercato degli appalti pubblici alle micro e piccole imprese che non sempre hanno una strutturata capacità finanziaria e che possono, quindi, risentire in maniera più marcata del mancato o ritardato pagamento da parte dell’appaltatore.

L’articolo 3, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016 indica che le microimprese, piccole e medie imprese sono le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare:

  • sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

La giurisprudenza ha poi osservato che anche in caso di pagamento diretto non si crea tra la stazione appaltante ed il subappaltatore alcun rapporto diretto di debito-credito, in quanto il subappalto mantiene comunque un elevato grado di autonomia rispetto al contratto di appalto. Infatti la committente pagando adempie alla propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e contemporaneamente estingue anche l’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore.

In conclusione si può affermare che le micro e piccole imprese che eseguono contratti di subappalto hanno diritto di essere pagate direttamente dalla Stazione Appaltante senza dover passare per l’appaltatore.