Rotazione e fasce di importo alla luce di un recente caso trattato in giurisprudenza

Riflessioni alla luce della sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 166/2018

5 Giugno 2018
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Alcune riflessioni dopo la sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 166/2018

È oramai abbastanza noto che le nuove Linee guida ANAC n. 4 – in tema di acquisizioni nell’ultra e nel sotto soglia comunitario -, introducono (per ciò che in questa sede interessa trattare) una ipotesi di deroga al principio di rotazione tra imprese nella successione dei contratti nel caso in cui siano state definite delle “fasce di importo”.

In particolare, il documento dell’ANAC, in relazione a questa ipotesi puntualizza che “la stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori”.

Dalla specifica emerge – e non si sottovaluti  l’aspetto considerato quanto emerge, invece dalla recentissima giurisprudenza  – che attraverso un atto generale (per i comuni di competenza consiliare)  è possibile veicolare, contingentare l’applicazione della rotazione, dell’alternanza tra imprese (sia per l’aggiudicatario pregresso sia per gli inviti), nell’ambito di importi predefiniti a condizione, naturalmente, che si tratti di appalti  che “abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.

In sostanza, e ciò è rilevante per le riflessioni che si esprimeranno, appalti con lo stesso oggetto ma “quantitativamente” differenti potranno essere trattati come contratti diversi per i quali il problema della rotazione non si porrebbe neppure.

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