Possibile (in casi eccezionali) affidare l’incarico di RUP agli assessori

12 Giugno 2018
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L’ANAC si è di recente pronunciata in merito ad una problematica, attinente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, riguardante le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

a cura di Amedeo Scarsella

Com’è noto in tali Comuni è possibile, in deroga al principio di distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti, affidare ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. In tali enti come si coordinano le previsioni delle Linee guida n. 3 in materia di RUP con tale disciplina eccezionale?

La distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti

L’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) sancisce il fondamentale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e quelle di attuazione e gestione dall’altro.

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Redazione

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