Interdittiva antimafia: la rilevanza dell’assunzione di dipendenti “sospetti”

La fondatezza della interdittiva antimafia

15 Giugno 2018
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La fondatezza della interdittiva antimafia

di Paolo Canaparo

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3138/2018, ha recentemente posto nel nulla una interdittiva antimafia considerando che a rilevare non può essere il dato in sé che un’impresa possa avere alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la presenza degli stessi possa essere ritenuta indicativa, alla luce di una quadro indiziario complessivo, del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche assunzionali dell’impresa e, mediante ciò, di inquinarne la gestione a propri fini.

La pronuncia è stata l’occasione per ribadire i confini del potere di accertamento della infiltrazione mafiosa da parta della autorità prefettizia e gli obblighi di motivazione posti a base della adozione del provvedimento inibitorio destinato ad incidere profondamente sulla attività di impresa.

In particolare, la Terza Sezione del Supremo consesso di giustizia amministrativa ha richiamato quanto di recente ribadito, ritenendo che “la valutazione prefettizia […] deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della «logica del più probabile che non», consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico”.

Si aggiunge che “l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale” (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565).

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Redazione