Le decadenze della parte committente: la tardività della registrazione della riserva non contestata dall’amministrazione appaltante

Cassazione civile, Sez. VI – 1, Ordinanza, (ud. 30/01/2018) 29-03-2018, n. 7805

28 Giugno 2018
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La Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema della tardività delle riserve e della relativa censura proposta direttamente e unicamente in giudizio dall’amministrazione committente

Cassazione civile, Sez. VI – 1, Ordinanza, (ud. 30/01/2018) 29-03-2018, n. 7805

Con la pronuncia in disamina è stato quindi confrontato e controbilanciato l’onere dell’appaltatore con quello della parte pubblica, con una sorta di parificazione dei ruoli che spoglia l’amministrazione della funzione autoritativa e che le consente di porsi sullo stesso piano del soggetto privato.

Ciò posto, sebbene sia onere dell’appaltatore procedere alla tempestiva iscrizione delle riserve, ove ciò non sia avvenuto, la tardività dell’iscrizione “deve essere contestata dall’Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell’altrui pretesa“, di talchè, se, come qui rilevato dalla sentenza impugnata, tale eccezione non sia stata mai sollevata, tanto vale a provare l’azionabilità della pretesa non che l’appaltatore abbia tacitamente rinunciato ad essa.

La pronuncia si pone quindi sul solco di pregressa giurisprudenza (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14/04/2011) 23-05-2011, n. 11310) secondo cui, in una controversia attinente a un contratto d’appalto stipulato tra appaltatore e amministrazione comunale, avrebbero dovuto essere adeguatamente valutate le conseguenze dell’aver il Comune, prima del giudizio, esaminato nel merito le pretese dell’appaltatore senza sollevare l’eccezione di decadenza per mancata tempestiva iscrizione delle riserve).

Nella specie, la Corte ha, infatti, sottolineato che il Comune non si limitò a non sollevare in sede stragiudiziale la predetta eccezione, ma fece di più, contestando espressamente in una Delibera della G. M. le riserve nel merito.

Orbene, la Suprema Corte ha affermato che, “se la semplice omissione della formulazione di un’eccezione non può di per sè far presumere la volontà di rinunziare ad essa, alla stessa conclusione non può pervenirsi quando vi sia stato, come nella specie, un tacito riconoscimento stragiudiziale scritto di una situazione (di fatto e di diritto) favorevole alla controparte per la difesa delle sue pretese, riconoscimento perfettamente lecito quanto all’oggetto, perchè far valere la decadenza dalle riserve delle quali qui trattasi è un diritto patrimoniale disponibile della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 677 del ’73, 4759 dell’83, 3448 dell186, 1697 dell’87, 14361 del 2000, 3824 del 2003, 1637 e 2600 del 2006, 17630 del 2007, in motivazione; nonchè Cass. del 2006, 17630 del 2007, in motivazione; nonchè Cass. 2934 del 1991 secondo cui, in un caso del genere, si crea nella controparte, che abbia ricevuto in buona fede la dichiarazione di tale riconoscimento, un legittimo affidamento concretantesi in un vero e proprio diritto soggettivo alla non ulteriore contestabilità di tale situazione che, come in tutti i negozi giuridici compresi quelli cd. processuali – cui il riconoscimento in questione si avvicina – può venire meno soltanto se la dichiarazione che lo contiene risulti essere frutto di errore, di violenza o di dolo)”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1464/2017 proposto da:

COMUNE DI CIANCIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA n. 166, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA SALAMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO ANTONIO SCADUTO;

– ricorrente –

contro

F.LLI C. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO n. 7, presso lo studio dell’avvocato GIULIA GRASSO, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati DIEGO ZIINO, e ANGELO CACCIATORE;

– controricorrente –

contro

D.T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1720/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Svolgimento del processo

  1. Con il ricorso in atti il Comune di Cianciara chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo il gravame della Fratelli C. s.r.l., ha condannato l’istante al pagamento delle riserve pretese in relazione al contratto di appalto per la realizzazione dell’impianto di depurazione comunale – sul rilievo che, malgrado il decidente si fosse detto dell’avviso che nella specie il Comune non avesse sollevato alcuna eccezione di tardività nell’iscrizione delle riserve – quelle presenti agli atti non erano state iscritte al momento della sospensione dei lavori (2.7.99), ma solo al momento della loro ripresa (5.11.2001) – l’impresa non aveva dato prova della loro tempestività (primo motivo), l’eccezione al riguardo, pur sollevata da esso istante, era stata valutata solo in funzione di provare la legittimità della sospensione dei lavori (secondo motivo), non era stata rilevata d’ufficio, per il fatto che le riserve erano state iscritte solo al momento della ripresa dei lavori, l’eccezione di avvenuta rinuncia tacita dell’impresa a far valere le riserve (terzo motivo) e si era omessa la pronuncia sulla domanda di garanzia intesa, in denegata ipotesi di propria condanna, a veder affermata la responsabilità del direttore dei lavori (quarto motivo).

Resiste al ricorso l’intimata con controricorso e memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

 

Motivi della decisione

  1. I primi due motivi di ricorso – che possono essere trattati insieme in quanto strettamente avvinti – sono infondati, giacchè la dedotta violazione dell’art. 2697, sull’assunto che era onere dell’impresa provare la tempestività delle riserve, sarebbe ravvisabile nella specie solo ove, a fronte dell’allegazione delle riserve da parte dell’impresa, il Comune ne avesse eccepito la tardività, ma, come consta dalle difese opposte nei pregressi gradi di merito – delle quali si dà segnatamente conto a pag. 5 del ricorso – all’atto di costituirsi in giudizio il Comune aveva eccepito “la mancata apposizione delle riserve da parte della ditta appaltatrice”, di talchè rettamente il decidente ha potuto rilevare, riformando di conseguenza la decisione di primo grado, che “non risulta essere stata proposta alcuna eccezione di tardiva iscrizione delle riserve”.

Nè, d’altro canto, vale opporre che le difese del Comune sul punto sono state mal valutate dal giudice distrettuale, poichè, in disparte dalla considerazione che, così ragionando, si imputa alla sentenza impugnata non un errore di diritto, come si rapporta, bensì un errore di giudizio, l’eccezione, come bene ha spiegato il decidente, contestualizzandone la portata in relazione alle complessive difese del Comune (“la circostanza relativa alla intempestiva iscrizione delle riserve è stata invero allegata dal Comune di Cianciara al limitato scopo di sostenere un implicito riconoscimento da parte dell’appaltatrice della legittimità del provvedimento di sospensione dei lavori, ma essendosi, lo stesso Comune, difeso nel merito, negando la fondatezza delle pretese, in quanto fondate su una sospensione legittimamente disposta dell’Amministrazione appaltante”), era stata declinata non già in funzione di dimostrare l’intempestività delle riserve, bensì la loro infondatezza nel merito.

  1. Il terzo motivo è infondato, poichè, come questa Corte ha già affermato, sovvertendo a contrario l’assunto declinato con il motivo, che sebbene sia onere dell’appaltatore procedere alla tempestiva iscrizione delle riserve, ove ciò non sia avvenuto, la tardività dell’iscrizione “deve essere contestata dall’Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell’altrui pretesa” (Cass., Sez. 1, 23/05/2011. n. 11310), di talchè, se, come qui rilevato dalla sentenza impugnata, tale eccezione non sia stata mai sollevata, tanto vale a provare l’azionabilità della pretesa non che l’appaltatore abbia tacitamente rinunciato ad essa.
  2. Il quarto motivo è fondato, atteso che, come già affermato, non essendo necessaria ai fini della sua riproposizione in giudizio ad opera del convenuto vittorioso in primo grado della domanda di manleva, formulata in via subordinata nei confronti di un terzo chiamato in garanzia e non statuita perchè la domanda introduttiva è stata respinta, l’appello incidentale all’uopo rivelandosi sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass., Sez. U, 19/04/2016, n. 7700), detta formalità non è assoggettata al regime processuale previsto per l’appello incidentale e “pertanto deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello” (Cass., Sez. 1, 5/07/2000, n. 8973).
  3. Vanno dunque rigettati il primo, il secondo ed il terzo motivo.

Va invece accolto il quarto e la sentenza va per questo debitamente cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 30 gennaio 2018.

 

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2018

Maria Teresa Della Vittoria Scarpati