Secondo la recente giurisprudenza applicazione sempre più limitata per la rotazione

17 Luglio 2018
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Alcuni, recenti, interventi giurisprudenziali ribadiscono le delicate implicazioni dell’applicazione pratica del principio della rotazione o dell’alternanza degli affidamenti/inviti nelle procedure negoziate semplificate.

Il lavoro di affinamento continuo – svolto anche dall’ANAC  – sul dato normativo relativo alla rotazione desumibile dall’articolo 36 del codice ed ora esteso anche agli inviti (per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo n. 56/2017) ha fatto emergere una serie di elementi,  non proprio inediti, oggetto di potenziale varia interpretazione che sta determinando un costante contenzioso.

In questo senso, alcuni spunti anche utili al RUP per l’attività pratica, sono desumibili da due recenti pronunce sul tema del TAR Campania, Napoli, Sez. IV, del 9 luglio 2018, n. 4541 e del Consiglio di Stato, Sez. V, del 2 luglio 2018, n. 4041.

Rotazione nel caso di “mutamento” dell’oggetto dell’appalto

Una prima questione di rilievo viene affrontata dal giudice campano, con la sentenza citata n. 4541/2018, a cui il ricorrente si è rivolto lamentando l’illegittimo agire della stazione appaltante per erronea applicazione della rotazione ad un appalto ritenuto diverso dal precedente (del quale il censurante risultava affidatario).

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