Per l’Agenzia delle Entrate
“Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto (D.P.R. n .642 del 1972) ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.”
Consultare il testo completo del documento