Ancora sulle procedure sostanzialmente aperte, sull’applicazione e sulla deroga alla rotazione

9 Ottobre 2018
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La recente sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1412/2018 ha ribadito che la procedura negoziata semplificata (di cui all’art. 36) effettuata su mercati elettronici (nel caso di specie, si è trattato del MEPA ma, evidentemente, il ragionamento si estende alle varie vetrine dei soggetti aggregatori/centrali di committenza) non costituisce una reale procedura aperta e, di conseguenza, non legittima il superamento del criterio della rotazione.

di Stefano Usai

Con questa sentenza, si ribadisce con una, se possibile, migliore specificazione, che il procedimento di acquisto – nel caso di soglia d’appalto pari o superiore ai 40mila euro – si struttura in tre fasi e non in due come anche già rilevato sul quotidiano (1).

La prima fase, quindi, non è quella del “lancio” dell’avviso a manifestare interesse o a presentare offerta solo per gli “iscritti” sul mercato elettronico ma si sostanzia in una sorta di avviso ad aderire alle vetrine virtuali al fine di creare la condizione per poter non applicare (e non derogare) la rotazione.
In questo senso, secondo il giudice, deve essere interpretata anche l’indicazione dell’ANAC esplicitata nelle Linee guida n. 4 (paragrafo 3.6) in cui si legge che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

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