Servizio svolto da esecutori privi del requisito purché questo sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento

Tar Puglia – Bari 1 ottobre 2018, n. 1250

12 Ottobre 2018
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Con la sentenza n.1250/2018 il Tar Bari ha chiarito che in relazione alle procedure di gara per l’affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, il d.lgs. n. 50 del 2016 si limita a prescrivere che l’offerta debba contenere l’indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, comma 4).

Nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all’appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo; l’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti sia singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante.

Documenti collegati

Sentenza del TAR Puglia Bari 1 ottobre 2018, n.1250
Contratti pubblici – Appalti di servizi – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti speciali di partecipazione – Possesso cumulativo del Raggruppamento – Possibilità

Redazione

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