Incarichi tecnici all’esterno e responsabilità per danno erariale

Breve commento a sentenza 34/2018 e a sentenza 35/2018 della sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei Conti

22 Ottobre 2018
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Sussiste responsabilità per danno erariale qualora non sia stata effettuata una “reale” ricognizione dell’assenza delle professionalità interne della quale il giudice contabile possa effettuare un sindacato in termini di congruità e adeguatezza motivazionale

Breve commento a sentenza 34/2018 e a sentenza 35/2018 della sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei Conti

Sono assolutamente degne di segnalazione due recenti sentenze della sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei conti, che hanno rispettivamente condannato e assolto gli amministratori ed il segretario comunale di un comune trentino in relazione ad affidamenti di incarichi professionali esterni effettuati sulla base della normativa provinciale in materia di lavori pubblici.

Con la prima decisione, cioè con la sentenza 34/2018 la responsabilità per danno erariale è stata ritenuta sussistente nel caso di affidamento, a professionista esterno all’amministrazione, di un incarico di direzione lavori e di sicurezza in fase di esecuzione di assenza di adeguata e congrua motivazione che esponga in termini puntuali le ragioni per le quali risulta l’impossibilità di utilizzo del personale interno o dell’attrezzatura necessaria.

Con la seconda decisione, cioè con la sentenza 35/2018 è stata, viceversa, ritenuta insussistente detta responsabilità allorché detto incarico affidato a soggetto esterno risulti effettivamente non affidabile all’interno dell’amministrazione per ragioni puntualmente esposte.

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Daniele Passigli