Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di responsabilità precontrattuale del concorrente di una gara di appalto che abbia coinvolto la stazione appaltante in trattative inutili

Commento alla sentenza TAR Milano, n. 2267 del 12 ottobre 2018

22 Ottobre 2018
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La domanda proposta in via riconvenzionale dall’Amministrazione per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pretesa responsabilità precontrattuale del privato (che ha partecipato ad una gara senza verificare la propria capacità di impegnarsi contrattualmente) deve essere conosciuta dal Giudice ordinario

Con la sentenza n. 2267 del 12.10.2018 il TAR di Milano (Sezione III) si è pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni proposta in via autonoma dall’impresa aggiudicataria di una gara di appalto a seguito della revoca in via di autotutela del provvedimento di aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante a causa della mancata produzione da parte della medesima impresa della documentazione necessaria per il perfezionamento e la sottoscrizione del contratto di appalto; nonché sulla domanda formulata in via riconvenzionale dalla stessa Amministrazione per l’accertamento della responsabilità precontrattuale della ditta aggiudicataria, dei conseguenti danni subiti e per la condanna al risarcimento degli stessi.

Nella fattispecie all’esame del TAR meneghino si contrapponevano le istanze della ditta ricorrente, che lamentava il danno ingiusto conseguente alla disposta revoca del provvedimento di aggiudicazione, e quelle dell’Amministrazione comunale, che affermava la responsabilità (<<ex art. 1337, 1338 e 2043 c.c.>>) della predetta società la quale l’avrebbe colposamente coinvolta in trattative inutili, avendo partecipato alla gara senza verificare, <<alla stregua di elementi che dovevano essere conosciuti o conoscibili>>, la possibilità di impegnarsi contrattualmente.

Ebbene, il TAR ha respinto il ricorso introduttivo rilevando la carenza del nesso eziologico tra la revoca e l’asserito danno (il collegamento causale sarebbe stato nello specifico reciso dal comportamento della ricorrente che avrebbe colpevolmente omesso di esperire i mezzi di tutela che gli avrebbero consentito di evitare i danni lamentati: v. art. 30, comma 3, c.p.a e art. 1227 c.c.) e ha sancito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione per estraneità della stessa dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, i Giudici hanno richiamato gli approdi cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione sul tema della attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo e l’osservazione svolta nella recente ordinanza delle Sezioni Uniti del 24.9.2018 n. 22435 a proposito delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A., per cui permane la linea di discriminazione fra azioni risarcitorie dipendenti dall’illegittimità dell’atto e azioni risarcitorie dipendenti dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e del principio generale del neminem laedere indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento da caducare, (cfr. anche Corte di Cassazione, SS.UU 4.7.2017, n. 16419), per poi evidenziare, in definitiva, che là dove l’Amministrazione si reclami danneggiata da un comportamento attuato da privati senza alcuna inerenza ad un potere pubblico deve essere declinata la giurisdizione del Giudice amministrativo a favore della giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 12.5.2011, n. 818).

 

Ernesto Papponetti