Linee guida in materia di attestazione antimafia

Documento di ricerca a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – 19 ottobre 2018

24 Ottobre 2018
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Documento di ricerca a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – 19 ottobre 2018

Il 4 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 258) la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, disciplina entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Si tratta di una riforma che, con interventi mirati anche al Decreto Legislativo n. 159/2011 (c.d. codice antimafia e delle misure di prevenzione di seguito anche “CAM”), contiene snodi significativi per l’applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione a seguito della confisca definitiva da parte dello Stato.

La Legge n. 161/2017 è intervenuta, tra l’altro, sul contenuto della relazione ex art. 41 CAM dedicata alla gestione delle aziende in sequestro.
Come noto, detta relazione deve essere predisposta dall’amministratore giudiziario e dallo stesso presentata all’autorità giudiziaria nonché trasmessa all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili per giustificati motivi a sei mesi.
La relazione, a norma del novellato art. 41 CAM, deve contenere:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all’art. 36, co. 1;
b) l’esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell’impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell’azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell’attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche “L.F.”) e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall’art. 41-bis CAM;
d) la stima del valore di mercato dell’azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l’indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

Una novità significativa, rintracciabile nel testo dell’art. 41 CAM post riforma, si rinviene allorché l’amministrazione giudiziaria proponga all’autorità giudiziaria la prosecuzione o ripresa dell’attività di impresa. In tali casi, il legislatore della riforma ha introdotto l’obbligo in capo all’amministrazione giudiziaria di avvalersi di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) L.F., chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività d’impresa.

Il legislatore della riforma (come già successo per il sub procedimento di verifica dei crediti), ha voluto – piuttosto frettolosamente – fare indossare al procedimento di prevenzione un abito già confezionato per le procedure concorsuali, anziché provare a cucirne uno specifico che si adattasse alla particolare ed esclusiva conformazione che assume la gestione di un’impresa sequestrata o confiscata sicché, ancora una volta, prima della prova sul campo, si delineano già nette le criticità che comporterà l’applicazione di una siffatta normativa.

In effetti la previsione in argomento genera molteplici criticità applicative, che impongono all’interprete un significativo sforzo ermeneutico finalizzato ad adattare un istituto, nato in un contesto normativo assolutamente diverso, nell’ambito di una disciplina con presupposti giuridici e sviluppi procedimentali diametralmente opposti.

Da qui l’idea del Consiglio Nazionale di elaborare il presente documento che illustra in termini dogmatici e pratici, le principali criticità derivanti dall’applicazione del neo istituto dell’attestazione di “prevenzione” fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.

Il presente contributo si struttura, quindi, in due “Parti” tra loro connesse.
La prima Sezione esamina prevalentemente la disciplina da una prospettiva giuridica, con l’intendimento di inquadrare la normativa e fornire considerazioni inerenti all’interpretazione delle principali criticità rilevate. La seconda Sezione illustra gli “strumenti di lavoro” a cui il professionista incaricato può fare riferimento per l’espletamento degli incarichi, principalmente, di amministratore giudiziario e di attestatore indipendente. A questo fine, peraltro, vale la pena di osservare che il contenuto del lavoro risulta, laddove ciò è apparso possibile, in linea, con quanto già prodotto dal Consiglio Nazionale in materia. Per quanto detto, per le tematiche di interesse generale non coperte dal contributo si rinvia per quanto rileva la predisposizione dei piani, in primis, ai “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, e, per quanto attiene all’attestazione ai “Principi di attestazione dei piani di risanamento”

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