Partecipazione alla gara nella forma di RTI verticale: ammessa solo se il bando abbia suddiviso le prestazioni in principali e secondarie

Commento alla senetzna del Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032

30 Ottobre 2018
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La possibilità di dare vita a raggruppamenti di tipo verticale è subordinata alla circostanza che la stazione appaltante abbia espressamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie

A ribadirlo nella recente sentenza qui in commento, sono stati i giudici amministrativi di secondo grado i quali hanno valorizzato, in via esclusiva, la formulazione letterale dell’art. 48, comma 2 d.lgs 50/2016. (Sul punto, cfr. fra le molte Consiglio di Stato, Sez.V, n. 5772/2017, commentata su questo sito in data 13 dicembre 2017.)

Tale norma, nel dettare la disciplina relativa al raggruppamento temporaneo verticale e orizzontale, definisce il primo come “raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie” e il secondo come quello “in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.

La disposizione si chiude precisando che “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”.

Pertanto, è lo stesso codice appalti a condizionare la partecipazione alla gara nella forma di RTI verticale alla circostanza che il bando suddivida con chiarezza le prestazioni in principali e secondarie, essendo precluso al partecipante di procedere autonomamente alla scomposizione del contenuto della prestazione.

Viceversa, in assenza di una simile specificazione, è possibile concorrere solo in RTI orizzontale con conseguente applicazione della relativa disciplina: svolgimento da parte di tutte le componenti del raggruppamento delle attività, unitamente considerate, oggetto della commessa e responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Da ciò discende, inoltre, che ogni impresa del raggruppamento orizzontale deve essere necessariamente dotata dei requisiti autorizzatori richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le attività oggetto dell’appalto.

Nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato, il requisito di natura soggettiva richiesto dal bando, e non posseduto dalla mandante del raggruppamento illegittimamente ammesso in gara, era l’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, necessario per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Tale requisito, in assenza di una separazione tra prestazioni principali e secondarie contenuta nel disciplinare, che aveva previsto solamente una ripartizione interna dell’esecuzione della prestazione fra le singole ditte dei raggruppamenti e, quindi, l’esclusiva partecipazione alla gara in RTI orizzontali, doveva essere infatti posseduto, a pena di esclusione, sia dalla mandataria che dalla mandante.

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Testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032

irene picardi

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