Project financing: il parere dell’ANAC sul bando del Comune di Sassari

Per la prima l’Autorità ha usato i nuovi poteri del codice per “indurre” la PA a correggere procedure irregolari, pena il ricorso al Tar

5 Novembre 2018
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Con la Delibera n. 867 del 17 ottobre 2018, l’Anac ha trasmesso al Comune di Sassari un parere motivato, ai sensi dell’art. 211 comma 1-ter del D.LGS. n. 50/2016, allo scopo di segnalare vizi di legittimità riscontrati nell’esame di un bando

Il parere è stato emesso al fine di consentire alla stazione appaltante, in un’ottica di collaborazione istituzionale, di adeguare la documentazione di gara, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il bando in esame è relativo alla procedura aperta per la concessione gestione e manutenzione del cimitero cittadino e del cimitero di Palmadula – conduzione del forno crematoio – progetto di finanza ex art. 183 d.lgs. 50/2016 CUP B87B18000110003 – CIG 7590177C32 N. GARA 7168844.

L’analisi condotta dall’Autorità sulla documentazione di gara ha mostrato alcune criticità ed in particolare:

– In difformità rispetto alle previsioni di cui all’art. 183, comma 15 d.lgs. 50/2016 la documentazione pubblicata non dà evidenza del preventivo inserimento del progetto di fattibilità nei documenti di programmazione del Comune.

– In difformità rispetto all’art. 183, comma 15 d.lgs. 50/2016 nel bando non è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

– Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica per il triennio, di cui a pag. 9, lettera d), si rileva la mancata specificazione della possibilità di presentare ‘servizi analoghi’, in violazione del principio di concorrenza.

La bozza di convenzione, all’art.12, risulta essere in contrasto con la legge regionale in ambito di gestione dei cimiteri. “Per la gestione delle concessioni” prevede che: “Il concessionario avrà la facoltà di proporre, a titolo oneroso per l’utenza, arredi funebri per i manufatti cimiteriali allo scopo di uniformare le tipologie e l’immagine del cimitero”. Benché non vi sia l’attribuzione in esclusiva dell’attività in capo al concessionario, il riconoscimento della facoltà di proporre servizi ulteriori a titolo oneroso all’utenza può comunque costituire un vantaggio competitivo in contrasto con il chiaro divieto di commistione previsto dalla legislazione regionale di settore. Pertanto, l’ANAC ritiene che la facoltà attualmente prevista nella bozza di convenzione debba essere espunta.

E’ stata questa la prima volta in cui l’Autorità ha usato i nuovi poteri del codice per “indurre” la Pa a correggere procedure irregolari, pena il ricorso al Tar.

In ottemperanza al parere dell’ANAC, il Comune Sassari ha successivamente emanato un avviso di rettifica al Bando che recepisce le richieste evidenziate.

Documenti collegati

– Deliberazione A.N.AC. 17/10/2018 n. 867

– Avviso di rettifica al bando del Comune di Sassari

Stefano Salvi