Valori (anche etici) e condotte a rischio nell’abusivo frazionamento

Nota a margine della sentenza Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 26610

22 Novembre 2018
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Nota a margine della sentenza Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 26610

La massima

Si può subito affermare che frazionare il valore dell’affidamento viola le regole dell’evidenza pubblica e rileva sotto il profilo penale.

L’artificioso frazionamento di un appalto conduce allo sviamento delle regole della concorrenza con l’affidamento diretto ad un operatore economico in violazione dei vincoli dell’unicità dell’intervento e del valore del contratto (il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici).

Tale comportamento (suddivisione in cinque distinti interventi, tre dei quali dell’importo di euro 40.000 e due di importo inferiore, uno corrispondente ad euro 25.000 e l’altro di euro 34.000, così procedendo ad affidamento dei lavori con la procedura del cottimo fiduciario senza procedere neppure alla consultazione di almeno altre quattro ditte) configura il reato di abuso d’ufficio: non rileva, pertanto, solo ai fini dell’illegittimità della procedura negoziale.

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Maurizio Lucca