L’operatore economico può partecipare ad una procedura negoziata di cui sia venuto a conoscenza, nonostante la Stazione Appaltante non l’avesse invitato

Commento alla sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza 25 ottobre 2018, n. 397

10 Dicembre 2018
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di Giuseppe Barone, Avvocato – Specialista legale Area Appalti Pubblici

Massima

Non può negarsi ad un operatore economico (non destinatario della lettera di invito), che sia comunque venuto a conoscenza di una procedura negoziata e che la Stazione Appaltante ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere della Stazione Appaltante stessa di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara (determini, cioè, un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento delle procedure semplificate).

Sic est non solo e non tanto in ragione dell’applicazione del principio del favor partecipationis, quanto piuttosto dell’applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica, nonché per porre un ragionevole argine al potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti. Continua a leggere…

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