L’avvio del 2019, tra decreto semplificazione, legge di bilancio e attesa per il nuovo Codice

Editoriale estratto dal n.1-2/2019 del mensile Appalti & Contratti

21 Gennaio 2019
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Come di consueto, il Governo, in sede di approvazione della manovra finanziaria di fine anno, non risparmia sorprese e novità normative che interessano il settore degli appalti pubblici.

Editoriale estratto dal n.1-2/2019 del mensile Appalti & Contratti

In realtà, ancora prima della manovra di bilancio 2019, abbiamo assistito al convulso iter di approvazione del d.l. semplificazione, il quale, rispetto alla bozza inizialmente sottoposta al CdM, è stato all’ultimo momento sottoposto ad un drastico intervento dimagrante.

Deludendo le aspettative degli operatori, delle numerose e importanti modifiche al Codice che erano state previste nel testo iniziale (dalla semplificazione della progettazione per le manutenzioni, all’innalzamento delle soglie per il ricorso al prezzo più basso e alle procedure negoziate per i lavori; dalla facoltatività della terna dei subappaltatori, alla semplificazione della verifica della documentazione amministrativa; dalla modifica ai requisiti generali, agli incentivi, ecc.), il decreto 135/2018 ha confermato solo quella relativa ai gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
Si preannunciano tuttavia, in fase di conversione del decreto, iniziato al Senato il 18 dicembre, emendamenti aggiuntivi che potrebbero anticipare, nella legge di conversione, ulteriori modifiche al Codice non inserite nell’atto del Governo.

In particolare, il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), ha previsto all’art. 5 (infelicemente rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”), l’allineamento del testo dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, all’art. 57, par. 4 alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell’attuale lettera c).

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