Conseguenze della mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza

Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24 gennaio 2019, n. 1

29 Gennaio 2019
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24 gennaio 2019, n. 1

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha emesso la sentenza datata 24 gennaio 2019, n. 1 attraverso la quale demanda alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione concernente le conseguenze della mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza.

La questione sollevata è la seguente: se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del codice appalti italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. “soccorso istruttorio”, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, AD PLENARIA, 24 GENNAIO 2019, n. 1.

Redazione