Subappalto: la procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE

La Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273 per molteplici violazioni delle direttive comunitarie da parte del vigente Codice dei contratti pubblici, non limitate questa volta ai soli vincoli del subappalto

8 Marzo 2019
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La Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273 per molteplici violazioni delle direttive comunitarie da parte del vigente Codice dei contratti pubblici, non limitate questa volta ai soli vincoli del subappalto

di Alessandro Massari
Editoriale estratto dal n.3/2019 del mensile Appalti&Contratti

Dopo la prima lettera di contestazione della Direzione generale del mercato interno del 23.3.2017, relativa ai limiti del subappalto italiano fissati dall’art. 105, comma 2, del Codice, e a seguito del mancato adeguamento dello Stato italiano in sede di approvazione del decreto correttivo, è stata formalmente aperta dalla Commissione Europea la procedura di infrazione n. 2018/2273 per molteplici violazioni delle direttive comunitarie da parte del vigente Codice dei contratti pubblici, non limitate questa volta ai soli vincoli del subappalto.

Con llettera della Commissione Europea del 24 gennaio 2019, indirizzata al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si evidenzia la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”.

In particolare, la Commissione ha individuato disposizioni non conformi in diversi articoli del Codice e nell’articolo 16, comma 2-bis, del d.P.R. 380/2001 (t.u. edilizia). I punti controversi vanno dai criteri di calcolo del valore dell’appalto, alle cause di esclusione (requisiti generali), dai limiti previsti per l’avvalimento e per il subappalto, all’esclusione automatica delle offerte anomale.

Il Governo è tenuto a trasmettere le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera di costituzione in mora.
Ai sensi dell’art. 258 del TFUE “La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell›Unione europea”.

Circa la violazione di norme riguardanti il calcolo del valore stimato degli appalti, la questione riguarda il caso dell’appalto suddiviso in lotti.
La Commissione UE ha sottolineato che i commi 9 e 10, dell’art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell’appalto è dato dal “valore complessivo stimato della totalità di tali lotti”, hanno aggiunto, rispetto al testo della direttiva, che tale criterio si applica quando l’appalto “può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti” e non anche nel caso di aggiudicazione non contemporanea dei diversi lotti.

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