Come cambiano gli affidamenti sotto soglia comunitaria e i criteri di valutazione delle offerte dopo il decreto sblocca cantieri

L’affidamento e l’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie (attualmente € 221.000,00 per servizi e forniture e € 5.548.000,00 per lavori) è disciplinato dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016

13 Maggio 2019
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L’affidamento e l’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie (attualmente € 221.000,00 per servizi e forniture e € 5.548.000,00 per lavori) è disciplinato dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri all’articolo 1 prevede proprio in merito all’articolo 36 del Codice le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera b) , le parole “e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle seguenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori”;

2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;

5) il comma 6 -bis è sostituito dai seguenti: “6 -bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6 -ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6 -quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;

6)  al comma 7, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo, le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento”, le parole “nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies , si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “9 -bis . Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.

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