Gara per accordo quadro con più operatori ex art. 55 d.lgs. n. 50/2016 – Funzione

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 994 del 3 maggio 2019

23 Maggio 2019
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Sulla ragionevolezza della scelta della stazione appaltante di utilizzare la procedura di aggiudicazione per accordo quadro con più operatori al fine di assicurare ai medici prescrittori una scelta tra più dispositivi medici anche per garantire la continuità terapeutica del paziente

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 994 del 3 maggio 2019

Il T.A.R. per la Lombardia, Milano, ha avuto modo di occuparsi di un capitolato speciale, relativo ad una gara per l’aggiudicazione del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare, nel quale era previsto il metodo di aggiudicazione dell’accordo quadro con più operatori.

Il capitolato chiariva anche che all’interno dell’accordo quadro la scelta dell’operatore sarebbe stata fatta secondo l’ordine di priorità risultante dalla gara, fatto salvo il caso in cui il medico specialista pneumologo avesse individuato una corrispondenza certa fra le particolari esigenze del paziente ed una specifica apparecchiatura.

Il Collegio ha osservato che l’appalto è in realtà misto tra servizi (assistenza domiciliare) e forniture (il dispositivo medico per la ventiloterapia) e che di conseguenza era interamente soggetto alla normativa tecnica che impone la catalogazione dei dispositivi medici e la prescrizione del dispositivo da parte del medico specialista.

Cosicché l’impianto di gara è stato ritenuto legittimo nella parte relativa alla scelta del metodo di aggiudicazione (accordo quadro con più operatori) proprio al fine di rispettare la prescrizione medica e di assicurare la continuità terapeutica per i pazienti già assistiti al momento della stipulazione del contratto.

Si tratta peraltro di una prassi diffusa nel settore dei dispostivi medici e forse ancor più in quello attiguo dei farmaci: si ricorda, ad esempio, che per i farmaci biotecnologici, nel caso in cui vi siano più di tre prodotti aventi lo stesso principio attivo in commercio, l’accordo quadro con tre aggiudicatari è obbligatorio, e non facoltativo, a norma dell’art. 1, comma 407, l. n. 232/16.

Roberto Bonatti