Ancora sui rapporti tra ricorsi giurisdizionali “reciprocamente escludenti” nel caso di gara di appalto

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 13 giugno 2019, n. 3984 in riforma del TRGA di Bolzano 8 novembre 2016, n. 306

20 Giugno 2019
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La Sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 giugno 2019, n. 3984 e in riforma del TRGA di Bolzano 8 novembre 2016, n. 306, puntualizza che l’ammissibilità di entrambi i ricorsi è prevista per il solo caso di partecipazione alla gara da parte di due concorrenti; non è, pertanto, ammissibile il ricorso principale escludente proposto dal concorrente che segue in graduatoria se ci sono ulteriori concorrenti che seguono nella graduatoria medesima in quanto non è possibile conseguire, in questo casi, alcuna utilità (consistente nella riedizione della gara)

In un articolo apparso ad inizio anno abbiamo evidenziato (con un brevissimo commento di poche righe) una decisione della Quinta sezione del Consiglio di Stato che aveva disposto, con Ordinanza 2 gennaio 2019, n. 7, una sospensione cosiddetta “impropria” del processo in fase di appello in attesa di conoscere l’orientamento dell’adunanza plenaria (espresso non sulla controversia in questione ma su caso analogo) che aveva, a sua volta, rimesso alla Corte di giustizia europea, con ordinanza, 11 maggio 2018, n. 6, una questione interpretativa attinente al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale tra loro “reciprocamente escludenti” con riferimento ad una gara d’appalto.

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Daniele Passigli