Gli incarichi esterni possono essere conferiti solo a seguito di una ricognizione “reale” dell’impossibilità di utilizzo del personale interno dell’amministrazione

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento torna nuovamente sul tema mettendo in evidenza i limiti e le restrizioni, agganciate a canoni costituzionali, alle possibilità di conferimento di incarichi a soggetti esterni

8 Luglio 2019
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La sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento torna nuovamente sul tema mettendo in evidenza i limiti e le restrizioni, agganciate a canoni costituzionali, alle possibilità di conferimento di incarichi a soggetti esterni

Con le sentenze n. 10/2019, n. 11/2019, n. 14/2019 e n. 15/2019 la sezione giurisdizionale torna nuovamente (dopo le pronunce numeri 34 e 35 del 21 settembre 2018 già viste – che hanno stretta attinenza con quelle in commento e che vengono peraltro richiamate “per relationem” per esigenze di economia processuale per quanto attiene alla ricostruzione della normativa applicabile in Provincia di Trento) sul tema dell’affidamento di incarichi all’esterno dell’amministrazione.

Tre delle pronunce citate riguardano l’avvenuto affidamento di incarichi di natura tecnica, l’ultima riguarda il tema delle “consulenze”.

Ma il tratto comune di tutte le pronunce in questione è rappresentata dalla circostanza che l’incarico è stato conferito senza aver effettuato una “reale” indagine preventiva sulle carenze dell’organico all’interno dell’amministrazione.

Insomma, ci troviamo di fronte al solito “copione” che sta ad indicare che il fenomeno degli incarichi esterni è ancora lontano dall’essere risolto.

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Daniele Passigli