Sicilia: l’Ars approva il “collegato” alla Finanziaria. Ok alla riforma degli appalti

Nella seduta di mercoledì 10 luglio, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato il collegato alla Finanziaria regionale

12 Luglio 2019
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Nella seduta di mercoledì 10 luglio, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato il collegato alla Finanziaria regionale.

Il testo di questa finanziaria bis “Contiene provvedimenti come la riforma degli appalti che consentirà di eliminare i ribassi anomali, la disponibilità anticipata di un ulteriore sostegno finanziario alle ex Province da destinare a investimenti su strade e scuole, il via libera alla realizzazione del centro direzionale della Regione a Palermo e la ricognizione del patrimonio immobiliare di Asp e ospedali”

Ad affermarlo è il capogruppo di Diventerà bellissima Alessandro Aricò. “Riusciremo a razionalizzare le risorse, eliminare sprechi, garantire maggiore trasparenza in settori cruciali e migliorare i servizi offerti ai siciliani”.

Via libera anche all’articolo 5 del “collegato”: il testo riforma la normativa regionale sugli affidamenti pubblici. Per l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, rappresenta «una significativa innovazione per l’intero comparto siciliano delle opere pubbliche. La norma consentirà di eliminare i ribassi anomali dando nuovo impulso e più ordine alle gare pubbliche, a maggior tutela di trasparenza e libera concorrenza».

Di seguito pubblichiamo l’ultimo testo disponibile

(n. 491/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci)
su proposta dell’Assessore regionale per l’economia
(Armao)
il 16 gennaio 2019

Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità
regionale’
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(OMISSIS)
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RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo
della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio’
Composta dai deputati
Savona Riccardo, presidente; Galvagno Gaetano,
vicepresidente; Gucciardi Baldassare, vicepresidente;
Mancuso Michele, segretario e relatore; Aricò
Alessandro; Caronia Maria Anna; Di Mauro Giovanni; Lo Curto Eleonora; Milazzo Giuseppe; Sammartino Luca;
Sunseri Luigi; Tancredi Sergio; Zito Stefano.
Presentata il 29 maggio 2019
Onorevoli colleghi,
il disegno di legge che si pone all’attenzione dell’Aula, composto da 19 articoli, contiene una serie di interventi in svariati settori, sulla base dell’impostazione dell’originario disegno di legge di iniziativa governativa e con limitate modifiche ed integrazioni introdotte nel corso dell’istruttoria in Commissione.
Come noto, infatti, d’intesa con la Presidenza dell’Assemblea, la materia aggiuntiva è stata trasferita alle Commissioni di merito al fine di elaborare autonomi disegni di legge nelle materie di rispettiva competenza.
Con l’articolo 1, nel quadro degli interventi volti a superare il ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, si stabilisce che la Regione individui misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, in favore delle imprese operanti all’interno delle zone economiche speciali della Sicilia.
L’articolo 2 reca disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana, quale sede degli uffici regionali. Nel corso dell’esame in Commissione si è ritenuto di introdurre apposite previsioni per il coinvolgimento del Consiglio comunale di Palermo, oltre che per l’introduzione di standard di risparmio energetico e sostenibilità ambientale nella realizzazione dell’opera.
L’articolo 3 prevede la riforma dell’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, anche mediante il potenziamento della relativa struttura di supporto, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni di reinserimento sociale dei detenuti.
L’articolo 4 reca disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, in analogia a quanto già previsto da altre regioni.
L’articolo 5 detta disposizioni sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, al fine di evitare il verificarsi di ribassi eccessivamente alti che, nella recente prassi, ha determinato notevoli criticità nel sistema di aggiudicazione in Sicilia. Nel corso dell’istruttoria, il Governo si è impegnato ad un approfondimento al fine di giungere, sulla base delle prospettive di riforma della materia in ambito nazionale, nonché dell’esperienza di altre regioni a statuto speciale, ad una formulazione il più possibile coerente con l’attuale riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni.
L’articolo 6, nel testo riformulato dalla Commissione, prevede interventi finanziari in favore degli enti di area vasta, al fine di attualizzare l’importo massimo di 500 milioni di euro, recentemente attribuito alla Regione in forza di apposito Accordo con il Governo nazionale, con oneri gravanti sugli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.
L’articolo 7 prevede un piano straordinario di
valorizzazione e/o dismissione del patrimonio
immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, al fine di acquisire risorse necessarie per compensare gli oneri del mutuo sottoscritto dalla Regione per il pagamento dei debiti delle aziende sanitarie, attualmente a carico del Fondo sanitario.
L’articolo 8 autorizza l’accesso gratuito al servizio del trasporto pubblico locale effettuato da parte di AST in favore di determinate categorie di soggetti, nel limite di spesa di 10.000 migliaia di euro, con risorse disponibili nell’ambito dello stanziamento in favore della medesima AST.
L’articolo 9 consente la stipula di convenzioni in materia di energia e servizi di pubblica utilità.
L’articolo 10 prevede che ai confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari non si applichino le disposizioni relative alla nomina, in seno al collegio sindacale, di un componente designato dall’amministrazione regionale.
L’articolo 11, nella formulazione approvata dalla Commissione, detta disposizioni sulla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione in attuazione della più recente normativa statale in materia di contabilità.
L’articolo 12 reca interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport, con particolare riferimento ai contributi alle società sportive professionistiche, da un lato, e al potenziamento delle attività sportive isolane, dall’altro. È prevista, inoltre, apposita autorizzazione di spesa per l’European golf tour in Sicilia.
L’articolo 13 prevede misure in favore dei Comuni per opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi in favore dell’impiantistica sportiva.
L’articolo 14 prevede interventi finanziari in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.
L’articolo 15 prevede un contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker.
L’articolo 16 introduce disposizioni finanziarie in favore dell’Organismo Indipendente di Valutazione, anche per il tramite del riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma l, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
L’articolo 17, relativo a modifiche ed abrogazioni di norme, prevede svariati interventi concernenti, tra l’altro, il limite degli incarichi e il relativo trattamento, nonché in materia di tranched cover, di manutenzione del distretto idrografico della Sicilia e di Fondo di garanzia per gli enti locali in difficoltà finanziarie.
L’articolo 18 introduce le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa discendenti dall’approvazione del disegno di legge.

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DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

TITOLO I – Disposizioni per la crescita lo sviluppo e la razionalizzazione dell’amministrazione e degli enti regionali

Art. 1. – Interventi di coesione economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità
1. In attuazione dell’Accordo in materia finanziaria con lo Stato del 22 dicembre 2018, il Governo della Regione è autorizzato a concordare nuove norme di attuazione in materia finanziaria e misure ed interventi di riequilibrio del divario economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità, secondo le procedure sancite dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, partendo dall’andamento storico delle entrate e delle spese della Regione, antecedente alla entrata in vigore della predetta legge e tenendo conto:
a) della dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva;
b) delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
c) degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite;
d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale;
e) del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
f) del principio dell’equilibrio tendenziale e/o dinamico per quel che riguarda la copertura del contributo al risanamento della finanza pubblica;
g) della necessità di valutare le problematiche concernenti gli oneri e il personale del Corpo forestale della Regione e degli Ispettorati territoriali del lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di incentivare lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazione dall’articolo l, comma l, della legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, la Regione, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, individua, per le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno delle ZES della Sicilia, nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2. – Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana
1. L’Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all’utenza e dell’efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Centro direzionale regionale in Palermo, previo parere obbligatorio del consiglio comunale di Palermo, anche con riferimento alla mobilità urbana, da rendersi nel termine di 120 giorni.
2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della Regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d’Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.
3. Lo stato preliminare del progetto è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, e costituisce ad ogni effetto variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo.
4. Con decreto interassessoriale dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell’Assessore regionale per l’economia, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.
5. Il complesso del Centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l’effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenerata, attraverso un sistema di raccolta dell’acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un’area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.

Art. 3. – Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
1. Fatta salva la vigenza e la durata dell’incarico dell’attuale Garante, l’articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è così sostituito:
Art. 33.
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
1. Nell’ambito della Regione è istituito il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale , di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione siciliana e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i Deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso anche ai canditati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliana e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l’incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d’Italia.
3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L’incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i Dirigenti della Regione siciliana. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest’ultimo.
4. Il Garante:
a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privato, l’inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
b) vigila affinché sia garantito l’esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;
d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d’intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;
e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;
f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 19 agosto 1999, n. 16 e ne segue la relativa fase esecutiva.
5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all’Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all’Assemblea regionale, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l’avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E’ comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al Dirigente dell’Ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell’istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e l’osservanza dei criteri in essa contenuti.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale di diretta collaborazione e supporto cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell’Ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell’ufficio. Al personale in servizio presso l’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale compete la stessa retribuzione accessoria omnicomprensiva prevista per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
7. La Regione assicura adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali affinché il Garante possa svolgere la propria attività con la necessaria autonomia, indipendenza ed efficacia operativa.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2019-2021, l’ulteriore spesa annua di 125 migliaia di euro. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 4. – Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.

Art. 5. – Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia
1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all’unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.
2. La gara è aggiudicata all’offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest’ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dall’1 luglio 2019.

TITOLO II – Disposizioni finanziarie

Art. 6. – Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali
1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l’attualizzazione dell’importo massimo di 500 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 entro il 31 dicembre 2019, da utilizzare secondo un piano e relativo cronoprogramma approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, entro il 30 giugno 2019.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 91.625.509,05 quale rimborso della quota capitale, ed euro 8.374.490,95 per il pagamento della quota interessi nell’esercizio finanziario 2021.

Art. 7. – Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie
1. Al fine di ridurre l’impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell’Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l’economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2014, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.
2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1.
L’Assessorato regionale della salute è autorizzato ad avvalersi prevalentemente, tramite convenzione,
dell’Agenzia delle entrate – Dipartimento territorio, ovvero di risorse interne all’amministrazione o, in subordine, di soggetti in possesso di comprovata esperienza e/o abilitati per supportare le Aziende sanitarie nell’espletamento della suddetta attività, a valere, nel limite di 1.000 migliaia di euro, delle risorse del Fondo sanitario.

Art. 8. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico
1. Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è autorizzata l’ammissione gratuita a bordo dei mezzi dell’AST degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, entro il limite di spesa di 4.000 migliaia di euro.
2. Ai fini di incentivare la mobilità, urbana ed extraurbana, gli studenti universitari, gli anziani ultra sessantacinquenni, nonché i disabili di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi gratuitamente ad usufruire del trasporto pubblico locale effettuato dall’AST sino alla concorrenza dello stanziamento di 6.000 migliaia di euro.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati a valere sulle risorse della Missione 1, Programma 3, Capitolo 478102.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è data attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9. – Convenzioni in materia di energia e servizi di pubblica utilità
1. Al fine di consentire all’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità di concludere accordi di collaborazione, a titolo gratuito e con il solo rimborso delle spese di missione, con enti pubblici territoriali, aventi ad oggetto l’assistenza tecnica ed il supporto su aspetti tecnico-specialistici inerenti al sistema regionale di gestione dei rifiuti, è autorizzata la spesa di euro 15 migliaia di euro quale rimborso delle spese di missione, di cui 10 migliaia di euro per l’anno 2019 e 5 migliaia di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di consentire all’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità di sottoscrivere con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA un Accordo Quadro per il supporto tecnico-scientifico nei settori dei rifiuti, della bonifica dei siti contaminati e delle acque, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20 migliaia di cui euro, di cui 10 migliaia per l’anno 2019 e 10 migliaia per l’anno 2020.

Art. 10. – Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari
1. Ai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 11. – Patrimonio immobiliare regionale
1. Il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli uffici del Genio Civile, provvede alla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, stabilita dal punto 9.2 dell’Allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed al conseguente rinnovo degli inventari stabilito dall’articolo 64 del medesimo decreto legislativo, svolge i compiti in materia tecnico ed estimativo immobiliare, sia per gli immobili di proprietà regionale che di terzi, effettua il controllo, la vigilanza e la tutela del patrimonio e del demanio regionale e cura gli adempimenti tecnici connessi all’assunzione dei beni immobili nella consistenza del patrimonio regionale.

Art. 12. – Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport
1. Per le finalità di cui all’articolo articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) (Missione 6, Programma 1, Capitolo 473710).
2. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, Capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 500 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.
3. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell’European golf tour in Sicilia è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l’esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 13. – Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all’impiantistica sportiva
1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell’ambito del territorio comunale, nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui all’elenco previsto all’articolo 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile abbiano attestato l’adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente Assessorato.
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, assegnate ai comuni per interventi relativi all’impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità.

Art. 14. – Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 8 – Allegato 1, Parte B – della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l’esercizio finanziario 2019, di 1.500 migliaia di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l’esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 15. – Contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker
1. L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana è autorizzato a concedere alla Fondazione Giuseppe Whitaker, per l’utilizzo di Villa Malfitano quale sede per lo svolgimento di convegni ed altre manifestazioni da parte degli Assessorati regionali e per la fruizione al pubblico del annesso parco, un contributo, per l’esercizio finanziario 2019, di 360 migliaia di euro.
2. Per le finalità del comma 1, l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giuseppe Whitaker.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l’esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 16. – Disposizioni in favore dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma l, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
1. All’articolo 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono sostituite con le parole A decorrere dall’esercizio finanziario 2019 e dopo le parole D. P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52 sono aggiunte le parole oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge .
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 – euro 70.376,00, Missione 1, Programma 8, Capitolo 108006, art. 1 – euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 – euro 3.825,00).
3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai componenti dell’Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma l, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 (Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione l, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l’esercizio finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l’esercizio finanziario 2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l’esercizio finanziario 2020 e della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l’esercizio finanziario 2021.

TITOLO III – Disposizioni varie

Art. 17. Modifiche ed abrogazione di norme
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, prima delle parole comunque sovvenzionati sono aggiunte le seguenti parolepubblici non economici .
2. Al comma 26 dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono soppresse le parole: anche al personale del comparto non dirigenziale e .
3. All’articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Per le finalità di cui al comma precedente l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell’art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014. .
4 All’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
4 bis. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura ex articolo 108 del trattato UE le misure agevolative previste dal presente articolo si applicano secondo le vigenti disposizioni di cui al Regolamento de minimis n. 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni. .
5. L’articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1980, n, 127 è sostituito dal seguente:
Art. 31
1. Nei casi previsti dal precedente articolo 30 ed in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi il pubblico interesse, salve diverse specifiche disposizioni di legge, l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità può dare in concessione il diritto di coltivazione del giacimento. .
6. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, primo periodo, sono soppresse le parole esclusi i bacini montani. .
7. Al comma 9 dell’articolo 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 è aggiunto il seguente periodo L’utilizzo del FSC per le predette finalità è subordinato all’espletamento della procedura di
riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Sicilia a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1 .
8. Allo scopo di impedire ulteriori alterazioni del territorio dovute al mancato completamento di opere previste all’interno delle convenzioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, i termini di validità delle convenzioni, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti di anni tre.
9. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e per la Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la classificazione di cui al comma 2 del citato articolo 17.
10. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il periodo attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge è soppresso;
b) il periodo la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell’esercizio finanziario 2018 è sostituito dal seguente: la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge . 11. Il comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 si interpreta nel senso che le cause di esclusione dai benefici dei commi precedenti non si applicano in presenza di pronunce giudiziali e di atti di conciliazione regolarmente sottoscritti innanzi gli organi deputati delle Società a maggioritaria partecipazione pubblica disciolte o poste in liquidazione.
12. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della centrale unica di Committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti, di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l’autorizzazione delle posizioni di comando vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18. – Variazioni al bilancio della Regione
l. Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B , comprensive delle variazioni discendenti dall’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 19. – Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Stefano Salvi