Calcolo soglia anomalia: il TAR Milano conferma la linea interpretativa del software Maggioli e del MIT

Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937

26 Luglio 2019
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Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937

Pubblicato il 25/07/2019

00937/2019 REG.PROV.CAU.
01479/2019 REG.RIC.       

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2019, proposto da

OMISSIS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Samuel Bardelloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS S.r.l.; non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– dei verbali di gara della prima seduta del 04/06/2019 e della seconda seduta del 06/06/2019, relativi alla procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di adeguamento normative di sicurezza e antincendio scuola media “E. Fermi” e annessa palestra – II lotto – in favore del comune di Villasanta, CIG:784984375d – CUP: j31e17000020004;

– della “Determina Dirigenziale” R.G. n. 1001 del 10/06/2019, con il quale: sono stati approvati i verbali della 1°e della 2° seduta di gara, che hanno previsto la fissazione della soglia di anomalia nella percentuale del 27,367% e l’esclusione automatica dell’offerta della costituenda A.T.I. con capogruppo OMISSIS S.r.l., che ha offerto un ribasso del 27,385%; è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto ad OMISSIS S.r.l. che ha offerto un ribasso del 27,333%; si è trasmesso al Comune di Villasanta il provvedimento medesimo per il seguito di competenza, compresa eventuale aggiudicazione definitiva e stipula contratto;

– la nota del 25/06/2019 della CUC della Provincia di Monza – Brianza di conferma della correttezza dell’operato della CUC;

– di ogni altro atto a quelli indicati preordinato, presupposto conseguenziale e comunque connesso;

nonché per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto nelle more stipulato e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, con rinnovata e corretta individuazione della soglia di anomalia ex art 97 D. Lgs. 50/2016, riammissione in gara di OMISSIS S.r.l. ed aggiudicazione alla stessa dell’appalto, e/o con subentro della ricorrente nell’affidamento del contratto, e solo in subordine al risarcimento in forma generica e per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 97 c. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 20 lett. u) del D.L. n. n. 32/19, secondo cui, “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale” ivi indicato;

Dato atto

che secondo la ricorrente, l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art. 97 c. 2 lett. d) cit., consisterebbe nella moltiplicazione tra i due valori percentuali ivi menzionati, mentre secondo la stazione appaltante, dovrebbe invece procedersi ad una sottrazione;

Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, considerato

che il significato letterale del termine “decrementare”, lungi dal richiamare univocamente l’operazione matematica suggerita dalla ricorrente, sembra piuttosto designare genericamente una sottrazione;

che l’espressione “valore percentuale” contenuta nell’art. 97 c. 2 lett. d) cit., non pare necessariamente una specificazione del predicato “decrementato”, quanto invece, riferita alla grandezza numerica oggetto di sottrazione;

che inoltre, l’interpretazione in questa sede prescelta, risulta essere stata seguita dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad un quesito formulato sul punto da una centrale di committenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.11.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Gatti Domenico Giordano
 
 
 

IL SEGRETARIO