Le modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro hanno un rilievo meramente interno al consorzio e non incidono sul rapporto tra quest’ultimo e la stazione appaltante

L’eventuale venir meno del requisito generale, in fase di gara, da parte di una cooperativa consorziata indicata come esecutrice ha quale unica conseguenza che la consorziata stessa non potrà più eseguire le prestazioni e non comporta l’esclusione dalla gara del consorzio

30 Settembre 2019
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L’eventuale venir meno del requisito generale, in fase di gara, da parte di una cooperativa consorziata indicata come esecutrice ha quale unica conseguenza che la consorziata stessa non potrà più eseguire le prestazioni e non comporta l’esclusione dalla gara del consorzio

Nella vicenda oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, un operatore economico ha avanzato opposizione di terzo avverso una sentenza del medesimo consesso lamentandone l’erroneità sotto diversi profili, tra cui l’ivi affermata irrilevanza della perdita dei requisiti da parte di una singola consorziata di un consorzio di cooperative produzione e lavoro concorrente ai fini di una sua esclusione dalla gara.

La sentenza in commento ha disatteso tale censura muovendo anzitutto dal presupposto che, dalla definizione normativa del consorzio di cooperative di produzione e lavoro contenuta nell’art. 4, della L. 25 giugno 1909, n. 422, si evince che tale tipologia di consorzio  costituisce un soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate che partecipa alla procedura di gara utilizzando i propri requisiti e, nell’ambito di questi, può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono delle sue articolazioni organiche e la cui attività viene ad esso imputata.

Ad avviso del collegio, pertanto, l’autonoma soggettività che contraddistingue il consorzio di cooperative di produzione e lavoro legittima il medesimo a designare una nuova cooperativa come esecutrice, ove per motivi sopravvenuti, la prima designata non fosse in condizione di svolgere la prestazione.

Tali modifiche, quindi, hanno un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e, come tali, non incidono sul rapporto tra quest’ultimo e la stazione appaltante.

Sulla base di siffatte considerazioni, nel caso di specie, la messa in liquidazione di una delle cooperative inizialmente designate quali esecutrici dell’appalto e la sua successiva estromissione dalla gara è stata dunque ritenuta legittima in quanto non ha inciso sui requisiti di onorabilità del consorzio, ossia il soggetto partecipante alla gara, che era rimasto immutato rispetto al momento della presentazione dell’offerta.

Osserva, peraltro, il collegio che la modifica in parola doveva ritenersi legittima anche perché, a seguito dell’uscita di detta cooperativa, il consorzio non ha provveduto alla sua sostituzione ed era comunque in possesso dei requisiti per partecipare alla gara;  né l’esclusione della consorziata – che conseguiva in modo automatico alla sopravvenuta procedura concorsuale – era stata disposta al fine di eludere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti (verifiche che si erano già svolte in precedenza, relativamente al consorzio, con esito positivo).

A tale ultimo riguardo, la sentenza dei giudici di Palazzo Spada richiama il costante orientamento pretorio secondo cui “il divieto di modificazione della compagine dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi (nella fase corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione) è finalizzato ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti al Rti o al consorzio, ma non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte siano comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara (in termini, Cons. Stato, V, n. 3507 del 2017, cit.)”.

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