Ma negli Enti locali chi deve presiedere le commissioni di gara?

Con una singolare coincidenza, tanto la giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 405/2019) quanto l’ANAC (con il parere contenuto nella deliberazione n. 760/2019) hanno, in tempi recentissimi, evidenziato l’incompatibiltà del dirigente/responsabile del servizio a presiedere le “proprie” commissioni di gara (le commissioni di gara destinate ad aggiudicare gli appalti riconducibili al settore/servizio a cui sono stati posti a capo).

9 Ottobre 2019
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Con una singolare coincidenza, tanto la giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 405/2019) quanto l’ANAC (con il parere contenuto nella deliberazione n. 760/2019) hanno, in tempi recentissimi, evidenziato l’incompatibiltà del dirigente/responsabile del servizio a presiedere le “proprie” commissioni di gara (le commissioni di gara destinate ad aggiudicare gli appalti riconducibili al settore/servizio a cui sono stati posti a capo).

Secondo la giurisprudenza e la “prassi” appena richiamati, l’attività svolta dal responsabile del servizio in ordine all’approvazione della legge speciale di gara non è una funzione/compito meramente “passivo” o “solo” d’ufficio ma costituisce un incarico “amministrativo” riconducibile alle funzioni richimate nel comma 4 dell’articolo 77 del codice che determinano incompatibilità.

La conseguenza, quindi, contrariamente a quanto emerge, per gli Enti locali, nell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 (che attribuisce oltre alla responsabilità anche la presidenza delle commissioni al dirigente/responsabile del servizio), il responsabile del servizio non può – evidentemente neppure se RUP, presiedere le “proprie” commissioni di gara.

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Stefano Usai