Produzione e fornitura di radiofarmaci nei Servizi Sanitari Regionali: accordi tra enti pubblici ovvero affermazione del principio di concorrenza?

Con sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17, IBA Molecular Italy), la Corte di Giustizia si è pronunciata, in via pregiudiziale, su domanda proposta dal Consiglio di Stato italiano, sulla direttiva 2004/18/CE relativa al coordi-namento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

13 Gennaio 2020
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Con sentenza del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17, IBA Molecular Italy), la Corte di Giustizia si è pronunciata, in via pregiudiziale, su domanda proposta dal Consiglio di Stato italiano, sulla direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Commento a cura di Alceste Santuari
Articolo estratto dal n.4/2019 del periodico Sanità pubblica e privata – Maggioli Editore

Nel procedimento promosso dinanzi alla Corte di Giustizia si contestava la possibilità di affidare direttamente l’appalto per la fornitura di un determinato farmaco a una struttura religiosa di diritto privato, ma inserita nel sistema pubblico della programmazione sanitaria della Regione Veneto.

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’attribuzione diretta ad un “ospedale classificato” di un finanziamento finalizzato alla fabbricazione di prodotti da fornire gratuitamente a diversi enti del Servizio Sanitario Regionale è da intendersi come “contratto a titolo oneroso” e, come tale, sottoposto alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

I servizi sanitari costituiscono una species del genus “servizi di interesse generale” per l’affidamento dei quali l’ordinamento giuridico eurounitario ammette talune deroghe alle procedure ad evidenza pubblica.

In quest’ottica, sia i giudici nazionali sia quelli europei hanno statuito che i servizi sanitari possono essere organizzati, gestiti e ἀnanche erogati attraverso formule che non richiedono il ricorso alle regole del mercato concorrenziale.

Per contro, il principio di concorrenza è invocato da quegli operatori economici che ritengono di essere discriminati dalle scelte degli enti pubblici che non considerano il mercato quale luogo naturaliter cui riferire anche i servizi sanitari.

In questa cornice europea e nazionale, in cui i due principi sopra esposti si trovano spesso in conflitto, l’articolo analizza il caso della fornitura oggetto della recente pronuncia dei giudici di Lussemburgo.

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Redazione