L’accesso all’offerta tecnica è ammesso solo ove emerga una concreta necessità da parte del richiedente.
È questo il principio che si ricava dalla lettura della sentenza n. 64 della V Sez. del Consiglio di Stato, datata 7 gennaio 2020.
Nella sostanza, i giudici hanno evidenziato che la possibilità di ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica nell’ambito di un procedimento d’appalto richiede come presupposto legittimante l’esigenza di difesa in giudizio del concorrente.