L’aggiudicazione senza commissione di gara nel nuovo regolamento attuativo
Autore: Stefano Usai
Proseguendo l’esame di alcune disposizioni del regolamento (di cui, per fine gennaio, si attende il definitivo licenziamento da parte dei gruppi di esperti individuati dal MIT) è interessante analizzare, sia per la novità assoluta sia per le svariate implicazioni che potrà comportare nello sviluppo della gara, quanto previsto nel comma 3 dell’articolo 7 (rubricato: Modalità di affidamento)
Secondo la norma, nell’ipotesi di “affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice”.
La centralità della commissione di gara
Una prima questione che la norma pone è la coerenza/congruità rispetto al dato latterale che emerge dal codice dei contratti ex art. 77 (ed al tradizionale insegnamento).
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