La scelta di non invitare il c.d. “gestore uscente” non necessita di espressa motivazione da parte della stazione appaltante

In quanto deriva dall’applicazione di un principio di carattere generale, quello del principio di rotazione – Consiglio di Stato, sezione V, n. 2148 del 27 marzo 2020

30 Marzo 2020
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In quanto deriva dall’applicazione di un principio di carattere generale, quello del principio di rotazione – Consiglio di Stato, sezione V, n. 2148 del 27 marzo 2020

di Mirko Nesi – Avvocato, Esperto di Appalti pubblici.

Con la sentenza n. 2148 del 27 marzo 2020, il Consiglio di Stato, sezione V, sembra mettere la parola fine sulla questione circa la legittimità del mancato invito dell’appaltatore c.d. “gestore uscente”.

La fattispecie prende le mosse dal mancato invito del c.d. “gestore uscente”, la procedura di gara veniva dichiarata deserta ed era disposto l’avvio di una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla quale era stabilito non dovesse essere invitato l’operatore economico uscente, in ossequio ai principi di concorrenza e di rotazione, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4.

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