Bandi senza impegno e successiva variazione di bilancio: nuova frontiera dell’illegittimità

a cura di Luigi Oliveri – 10/06/2020

10 Giugno 2020
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Si va sempre più diffondendo negli Enti locali l’abitudine di gestire le procedure selettive (dagli appalti ai concorsi, ai contributi) adottando il provvedimento a contrattare o pubblicando direttamente il bando privi del preventivo impegno di spesa e con l’intenzione di “regolarizzazione” successiva, mediante variazione di bilancio.

Se non direttamente con un riconoscimento del debito fuori bilancio.

Un’abitudine deleteria, consistente in quella che eufemisticamente potrebbe qualificarsi come elusione delle norme di contabilità. Ma, nella realtà, ogni elusione è una violazione, sicchè tali comportamenti gestionali non fanno altro che provare a riaprire i recinti della gestione contabile allegra e leggera, chiusi sin dall’epoca del d.l. 66/1989 e rafforzati dalle regole oggi contenute nell’articolo 191 del d.lgs. 267/2000.

A chi teorizza ed applica simile modo di procedere sfuggono totalmente le conseguenze estremamente negative in termini di correttezza dell’azione e amministrativa e le connesse responsabilità.

Ma, soprattutto, sfugge che il rischio gravissimo è la creazione di un nuovo e maggiore debito pubblico locale, esattamente il fenomeno che con il d.l. 66/1989 si tentò di arginare.

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Luigi Oliveri