L’affidamento diretto dei lavori nel Codice dei contratti e nello schema di regolamento attuativo del codice con le deroghe previste nel d.l.: “Semplificazioni” n. 76/2020

a cura di Stefano Usai

31 Agosto 2020
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Articolo estratto dal mensile “L’Ufficio Tecnico”, n.7-8/2020 – Maggioli Editore

Lo schema di regolamento attuativo (per certi versi, come si legge nell’articolo 1, anche integrativo delle disposizioni del codice) contiene una “compiuta” disciplina in tema di affidamento di lavori nel sottosoglia comunitario (per le soglie, il riferimento normativo, evidentemente, rimane l’articolo 35, comma 1 del codice) che, se confermato, andrà a colmare alcune lacune “procedimentali” – circa la struttura dei procedimenti utilizzabili da parte del RUP – che, non v’è dubbio, emergono dall’articolo 36 ed in particolare nella fattispecie del c.d. affidamento diretto “mediato” dalla valutazione di almeno tre preventivi nel range di importo tra 40-150mila euro.

La norma, come noto, voluta con la legislazione “Sblocca Cantieri” (legge 55/2019) – quasi in risposta alle sentite istanze di semplificazione – non indica in che modo il responsabile unico del procedimento debba procedere per l’individuazione dei tre preventivi.
Lo stesso MIT, inoltre, ha chiarito che nel caso di specie la stazione appaltante non deve procedere con la pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse.

 

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