La lettera di invito non rappresenta l’equivalente della determina semplificata (così come quest’ultima non costituisce l’equivalente della determina a contrarre)

A cura di Stefano Usai

16 Dicembre 2020
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Il TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza n. 1604/2020 legittima l’utilizzo della c.d. determina semplificata (ex art. 32, comma 2, secondo periodo del codice) nell’affidamento diretto previa indagine (formale) di mercato con motivazioni che, a sommesso parere, sono condivisibili solo in parte. In particolare, come si dirà, nel momento in cui si equipara la lettera di invito alla determina a contrarre (ed in specie alla determina semplificata).

Affermazione che, oggettivamente, non può dirsi convincente se si analizza l’esatta configurazione della determina unica (e la sua astrusità nonché l’utilizzo scorretto che avviene, spesso, nella pratica operativa).

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Stefano Usai