Il servizio sostitutivo di mensa, da effettuare nei confronti di una pluralità di enti pubblici, non può essere affidato in house ad una società che sia partecipata unicamente da uno degli enti affidatari essendo necessario che tutti gli enti pubblici partecipanti esercitino il “controllo analogo” in forma congiunta secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 50/2016
Autore: Daniele Passigli
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