La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione in sede di project financing

a cura di Massimiliano Alesio

27 Gennaio 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Secondo il consolidato orientamento, nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing, sussiste la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione se, pur non avendo adottando provvedimenti illegittimi, tenga un comportamento non ispirato al canone di correttezza e buona fede e, perciò, lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato ovvero della ragionevole convinzione del danneggiato circa il buon esito delle trattative. Infatti, l’indizione della gara e, soprattutto, la disposta aggiudicazione, ha trasformato la posizione dell’operatore economico da aspettativa di mero fatto in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto“.
E’ quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente pronuncia 11 gennaio 2021, n. 368.

La società (omissis) Spa presentava al Comune di (omissis), nella qualità di soggetto promotore, il progetto di fattibilità per la realizzazione di interventi di ampliamento del cimitero comunale.
Il Comune approvava il progetto, dichiarandolo di pubblico interesse, ed indiceva la gara, diretta al conferimento della concessione di gestione del cimitero comunale, finalizzata all’ampliamento del medesimo, mediante la procedura del project financing con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

CONTINUA A LEGGERE

Vedi anche

Corso on-line in diretta
Il rilancio del Partenariato Pubblico Privato
Decreto “Semplificazioni, Legge di bilancio 2021 e Next generation UE
a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella
Giovedì 25 marzo 2021, ore 9.15 – 13.15
ISCRIVITI ON-LINE

 

Massimiliano Alesio