Dove c’è gara c’è incentivo

a cura dell’arch. Enrico Malossetti

3 Marzo 2021
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L’istituto dell’incentivazione venne introdotto ad opera della legge n. 109/1994, dove all’art.18 c.1 espressamente si prevedeva che:
“1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.”

La ratio della disposizione era esplicitata nella circolare n.7/10/1996 n.4488 del Ministero dei Lavori Pubblici: “…la detta normativa ha fatto anche di più: ha incentivato le amministrazioni a progettare all’interno attraverso l’istituzione di un fondo pari all’1% del valore globale dell’opera da ripartire fra il coordinatore unico e  il  personale dell’ufficio tecnico che ha partecipato alla redazione del progetto.
In sostanza, quindi, la legge si e’ mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni    tecniche da parte dell’Amministrazione.”

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Enrico Malossetti