Provincia di Trento: la prossima settimana in Aula i due DDL sulle (ulteriori) semplificazioni e sul Consiglio delle Autonomie locali

Disegno di legge n. 81 contenente ulteriori “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici …” e il disegno di legge n. 79 relativo a “Integrazione dell’articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005”

8 Aprile 2021
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Nell’agenda dei lavori consiliari troviamo, per i prossimi martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 aprile 2021, la convocazione del Consiglio provinciale che, tra gli altri argomenti, sarà chiamato a discutere e votare il disegno di legge n. 81 contenente ulteriori “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici …” e il disegno di legge n. 79 relativo a “Integrazione dell’articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005”.
Per quanto attiene al DDL 81 d’iniziativa giuntale, è attualmente disponibile il TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE.In questa proposta ci sono due capitoli di interesse anche per gli Enti locali: il primo è quello delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, il cui regime è modificato dagli articoli da 3 a 9 del DDL, il secondo è quello relativo alla contrattualistica pubblica (un ennesimo tentativo di allineare la normativa provinciale a quella statale) presente all’articolo 13: la novità più importante è la proposta di abrogare il comma 3 dell’articolo 2, che aveva dato luogo alle contestazioni governative in quanto con esse, essendo premiate le “intenzioni” di utilizzare subappaltatori locali, si sarebbero valutati e “premiati” aspetti soggettivi e non di qualità oggettiva ed intrinseca della commessa. Insomma, “macchina indietro” su questo fronte dopo un anno di tentativi, di ricorsi, di modifiche legislative … Va rilevato che le abrogazioni previste trascinano con sé anche l’abrogazione del regolamento attuativo dei relativi criteri di valutazione (cioè alcune disposizioni e l’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg): nel dettaglio, infatti, “Dalla data di entrata in vigore di questo articolo sono abrogati i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2, l’articolo 4, l’articolo 5 e l’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.
Per comprendere meglio gli apporti modificativi proposti, nella seguente tabella esponiamo il raffronto tra le norme in vigore e quelle oggetto di proposta modificativa (testo emendato dalla Terza Commissione):

Testo attuale Testo modificato in base al DDL 81 – testo emendato dalla Terza Commissione (su sfondo rosso le abrogazioni, su sfondo giallo le aggiunte)

Articolo 2 (Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea)  l.p. 2/2020

3.    Nei lavori l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:
a)    il rapporto tra l’impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell’esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);
b)    l’impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l’esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;
c)    per le prestazioni affidate in subappalto, l’impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell’esecuzione del contratto.
3.    Nei lavori l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:
a)    il rapporto tra l’impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell’esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);
b)    l’impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l’esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;
c)    per le prestazioni affidate in subappalto, l’impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell’esecuzione del contratto.
5.    Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. 5.    Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.
5 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l’affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. 5 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l’affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.
6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Art. 3 – Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

3.    Per l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell’articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall’articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. 3.    Per l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell’articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall’articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 3, della presente legge. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 2.
Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie
2 sexies. Gli articoli 2 e 3, come modificati dall’articolo 13 del disegno di legge n. 81/XVI recante “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici”, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest’ultima legge provinciale.