Contributo alla gara e soccorso istruttorio integrativo

a cura di Stefano Usai

20 Aprile 2021
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Proseguendo con le riflessioni sui rapporti, anche, tra il versamento del contributo sulla gara e soccorso istruttorio integrativo è bene annotare che se la sentenza del TAR Calabria, n. I, n. 713/2021 non ha ritenuto valida – sulla stregua, occorre riconoscerlo, dell’orientamento dominante, una correzione postuma (il versamento del contributo post termine per presentare le offerte) occorre anche rammentare che in passato, alla luce delle indicazioni generali comunitarie sul soccorso istruttorio, opinione differente è stata espressa ad esempio dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis con la sentenza n. 11031/2017.

Pur in quadro, si ripete, consolidato come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 746/2020 in cui si legge che per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omissione non può essere “sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572).

CONTINUA A LEGGERE

Vedi anche

Il versamento del contributo sulla gara: termini e rapporti con il soccorso istruttorio
a cura di Stefano Usai

Stefano Usai