Contratto in assenza di impegno di spesa e privo di forma scritta: risponde il funzionario

A cura di Enzo Cuzzola

31 Maggio 2021
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Anche nel caso in cui il contratto tra la PA ed il privato sia nullo per difetto di forma richiesta ad substantiam, opera la procedura prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL per il riconoscimento del debito fuori bilancio prevista per l’assenza dell’impegno di spesa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella deliberazione n. 111/2021/PAR, depositata lo scorso 10 maggio.

In linea generale, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) deve leggersi in combinato disposto con la norma di cui all’art. 191, comma 4, del medesimo TUEL, a tenore della quale: “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Trattasi di una disposizione peculiare, in ragione della quale si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario gli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem.

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Enzo Cuzzola