Appalti&Contratti per le imprese
a cura di Sonia Lazzini e Alessandro Massari
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28/12/2011
Bisogna impugnare l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art 1957 cc
Legittima esclusione per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile
Il ricorso avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare è inammissibile,_ discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c
Passaggio tratto dalla sentenza numero 754 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
Le ricorrenti ditte partecipa a una gara di appalto a mezzo di pubblico incanto, indetta dalla Provincia di Campobasso, per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, sennonché sono escluse per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile.
La dedotta inammissibilità dei ricorsi avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare, invero, discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.; il bando dei gara, invero, reca espressamente la precisa avvertenza <<attenzione, riportare esattamente questa dicitura sulla fideiussione o polizza>>.
Pertanto, la mancata impugnazione del bando, in entrambi i riuniti ricorsi, rende inutile – per mancanza di un interesse concreto e attuale - il giudizio sui provvedimenti impugnati, che sono atti di mera esecuzione della prescrizione di bando non impugnata, poiché la concreta lesività dipende, nel caso di specie, dall’effettiva applicazione dell’indicata clausola della <<lex specialis>> (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 23.11.2006 n. 3890).
V – I riuniti ricorsi sono, altresì, improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ricorrenti ditte hanno omesso di gravare, autonomamente o con motivi aggiunti, i provvedimenti di aggiudicazione definitiva degli appalti impugnati. Infatti, è da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con il conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, implicando la necessità di un’impugnativa autonoma della stessa, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l'aggiudicazione provvisoria (cfr.: Cons. Stato V, 20.6.2011 n. 3671).
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 754 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
N. 00754/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2001 REG.RIC.
N. 00496/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1)ricorso numero di registro generale 495 del 2001, proposto da Ricorrente Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Iacoponi, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 3/a, presso lo studio legale Pietrunti,
contro
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 47, presso l’ufficio legale provinciale,
nei confronti di
Impresa Controinteressata Antonio, Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Bilding s.r.l., Controinteressata 4 Appalti s.r.l., Impresa Controinteressata 5 Antonio, Impresa Controinteressata 6 Domenico, Impresa Controinteressata 7i Antonio, Impresa Di Controinteressata 8 Francesco, Controinteressata 9 s.p.a., Controinteressata 10 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., controinteressate, non costituitesi,
2)ricorso numero di registro generale 496 del 2001, proposto da Edil Costruzioni Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Iacoponi, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 3/a, presso lo studio legale Pietrunti,
contro
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 47, presso l’ufficio legale provinciale,
nei confronti di
Impresa Controinteressata Antonio, Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Bilding s.r.l., Controinteressata 4 Appalti s.r.l., Impresa Controinteressata 5 Antonio, Impresa Controinteressata 6 Domenico, Impresa Controinteressata 7i Antonio, Impresa Di Controinteressata 8 Francesco, Controinteressata 9 s.p.a., Controinteressata 10 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., controinteressate, non costituitesi,
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 495 del 2001,
dei seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12);
quanto al ricorso n. 496 del 2001,
dei seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12);
Visti i riuniti ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con i riuniti ricorsi, le due ditte ricorrenti, avendo partecipato a un appalto della Provincia di Campobasso, impugnano - entrambe - i seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti, indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12). Le ricorrenti deducono entrambe i seguenti motivi: eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Si costituisce per entrambi i ricorsi, l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dei medesimi. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 403 del 2001, la domanda cautelare annessa al ricorso n. 495/2001, viene respinta.
Con ordinanza collegiale n. 404 del 2001, la domanda cautelare annessa al ricorso n. 496/2001, viene ugualmente respinta.
All’udienza del 16 ottobre 2011, la causa viene introitata per la decisione.
II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva.
III – I riuniti ricorsi sono inammissibili e improcedibili.
IV – Le ricorrenti ditte partecipa a una gara di appalto a mezzo di pubblico incanto, indetta dalla Provincia di Campobasso, per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, sennonché sono escluse per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile.
La dedotta inammissibilità dei ricorsi avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare, invero, discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.; il bando dei gara, invero, reca espressamente la precisa avvertenza <<attenzione, riportare esattamente questa dicitura sulla fideiussione o polizza>>. Pertanto, la mancata impugnazione del bando, in entrambi i riuniti ricorsi, rende inutile – per mancanza di un interesse concreto e attuale - il giudizio sui provvedimenti impugnati, che sono atti di mera esecuzione della prescrizione di bando non impugnata, poiché la concreta lesività dipende, nel caso di specie, dall’effettiva applicazione dell’indicata clausola della <<lex specialis>> (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 23.11.2006 n. 3890).
V – I riuniti ricorsi sono, altresì, improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ricorrenti ditte hanno omesso di gravare, autonomamente o con motivi aggiunti, i provvedimenti di aggiudicazione definitiva degli appalti impugnati. Infatti, è da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con il conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, implicando la necessità di un’impugnativa autonoma della stessa, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l'aggiudicazione provvisoria (cfr.: Cons. Stato V, 20.6.2011 n. 3671).
VI – In conclusione, i riuniti ricorsi sono inammissibili e improcedibili. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, li dichiara inammissibili e improcedibili.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, dal Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
















