Maggioli Editore
LOGIN ricorda Password dimenticata
  • www.appaltiecontratti.it su Facebook
  • www.appaltiecontratti.it su Twitter
  • Rss Feed

Appalti&Contratti per le imprese

a cura di Sonia Lazzini e Alessandro Massari

INDICE DOSSIER



CONVEGNI

I 'grandi appuntamenti' di appalti&contratti
I convegni del 2012 sui temi di maggiore interesse e sulle ultime novitànel settore degli appalti pubbliciAccreditato dal C.N.F. - 7 crediti formativi
Torino , giovedì 24 maggio 2012

Gli appalti e i servizi assicurativi
cauzioni provvisorie e definitive, scelta del broker e affidamento polizze mediante accordi quadro; responsabilità dei funzionari e coperture assicurative Accreditato dal C.d.O. di Bologna - 7 crediti formativi
Napoli, giovedì 29 maggio 2012

Appalti pubblici: spending review (d.l. 52/2012), manutenzioni e accordi quadro
Le nuove norme per gli acquisti di beni e servizi nel DL sulla spendig review, la gestione delle manutenzioni e delle forniture mediante accordi quadro
Bologna, giovedì 7 giugno 2012


Questo articolo è stato letto 171 volte

28/12/2011

Bisogna impugnare l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art 1957 cc

Legittima esclusione per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile

Il ricorso avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare è inammissibile,_ discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c

Passaggio tratto dalla sentenza numero 754 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

Le ricorrenti ditte partecipa a una gara di appalto a mezzo di pubblico incanto, indetta dalla Provincia di Campobasso, per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, sennonché sono escluse per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile.

La dedotta inammissibilità dei ricorsi avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare, invero, discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.; il bando dei gara, invero, reca espressamente la precisa avvertenza <<attenzione, riportare esattamente questa dicitura sulla fideiussione o polizza>>.

Pertanto, la mancata impugnazione del bando, in entrambi i riuniti ricorsi, rende inutile – per mancanza di un interesse concreto e attuale - il giudizio sui provvedimenti impugnati, che sono atti di mera esecuzione della prescrizione di bando non impugnata, poiché la concreta lesività dipende, nel caso di specie, dall’effettiva applicazione dell’indicata clausola della <<lex specialis>> (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 23.11.2006 n. 3890).

V – I riuniti ricorsi sono, altresì, improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ricorrenti ditte hanno omesso di gravare, autonomamente o con motivi aggiunti, i provvedimenti di aggiudicazione definitiva degli appalti impugnati. Infatti, è da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con il conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, implicando la necessità di un’impugnativa autonoma della stessa, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l'aggiudicazione provvisoria (cfr.: Cons. Stato V, 20.6.2011 n. 3671).

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 754 del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

N. 00754/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2001 REG.RIC.

N. 00496/2001 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:
1)ricorso numero di registro generale 495 del 2001, proposto da Ricorrente Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Iacoponi, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 3/a, presso lo studio legale Pietrunti,

contro

Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 47, presso l’ufficio legale provinciale,

nei confronti di

Impresa Controinteressata Antonio, Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Bilding s.r.l., Controinteressata 4 Appalti s.r.l., Impresa Controinteressata 5 Antonio, Impresa Controinteressata 6 Domenico, Impresa Controinteressata 7i Antonio, Impresa Di Controinteressata 8 Francesco, Controinteressata 9 s.p.a., Controinteressata 10 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., controinteressate, non costituitesi,

 

2)ricorso numero di registro generale 496 del 2001, proposto da Edil Costruzioni Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Iacoponi, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 3/a, presso lo studio legale Pietrunti,

contro

Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 47, presso l’ufficio legale provinciale,

nei confronti di

Impresa Controinteressata Antonio, Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Bilding s.r.l., Controinteressata 4 Appalti s.r.l., Impresa Controinteressata 5 Antonio, Impresa Controinteressata 6 Domenico, Impresa Controinteressata 7i Antonio, Impresa Di Controinteressata 8 Francesco, Controinteressata 9 s.p.a., Controinteressata 10 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., controinteressate, non costituitesi,

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 495 del 2001,

dei seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12);

quanto al ricorso n. 496 del 2001,

dei seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12);

 

Visti i riuniti ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Con i riuniti ricorsi, le due ditte ricorrenti, avendo partecipato a un appalto della Provincia di Campobasso, impugnano - entrambe - i seguenti atti: 1)il verbale di ammissione e sorteggio della gara di appalto per pubblici incanti, indetta in data 11.5.2001, in esecuzione di determina n. 1488 del 2.5.2001, per lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali della Provincia di Campobasso; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, in particolare i verbali di aggiudicazione provvisoria datati 19.6.2001 (per i gruppi 2,3,6,8,9 e 10) e 21.6.2001 (per i gruppi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12). Le ricorrenti deducono entrambe i seguenti motivi: eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Si costituisce per entrambi i ricorsi, l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dei medesimi. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 403 del 2001, la domanda cautelare annessa al ricorso n. 495/2001, viene respinta.

Con ordinanza collegiale n. 404 del 2001, la domanda cautelare annessa al ricorso n. 496/2001, viene ugualmente respinta.

All’udienza del 16 ottobre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva.

III – I riuniti ricorsi sono inammissibili e improcedibili.

IV – Le ricorrenti ditte partecipa a una gara di appalto a mezzo di pubblico incanto, indetta dalla Provincia di Campobasso, per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali, sennonché sono escluse per l’errata dichiarazione, nell’ambito della polizza fidejussoria, di rinunciare ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 del codice civile.

La dedotta inammissibilità dei ricorsi avverso gli impugnati atti di esclusione dalle gare, invero, discende dalla mancata impugnazione della clausola di bando che prevedeva – appunto, a pena di esclusione - l’onere per i concorrenti di depositare una polizza fidejussoria recante l’espressa rinuncia ad avvalersi delle decadenze di cui all’art. 1957 c.c.; il bando dei gara, invero, reca espressamente la precisa avvertenza <<attenzione, riportare esattamente questa dicitura sulla fideiussione o polizza>>. Pertanto, la mancata impugnazione del bando, in entrambi i riuniti ricorsi, rende inutile – per mancanza di un interesse concreto e attuale - il giudizio sui provvedimenti impugnati, che sono atti di mera esecuzione della prescrizione di bando non impugnata, poiché la concreta lesività dipende, nel caso di specie, dall’effettiva applicazione dell’indicata clausola della <<lex specialis>> (cfr.: T.A.R. Veneto Venezia I, 23.11.2006 n. 3890).

V – I riuniti ricorsi sono, altresì, improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ricorrenti ditte hanno omesso di gravare, autonomamente o con motivi aggiunti, i provvedimenti di aggiudicazione definitiva degli appalti impugnati. Infatti, è da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria, qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con il conseguente consolidarsi degli effetti di quest'ultima, atteso che l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti, implicando la necessità di un’impugnativa autonoma della stessa, a pena di improcedibilità del ricorso proposto contro l'aggiudicazione provvisoria (cfr.: Cons. Stato V, 20.6.2011 n. 3671).

VI – In conclusione, i riuniti ricorsi sono inammissibili e improcedibili. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, li dichiara inammissibili e improcedibili.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 


Previous Next
Previous Next

X

Iscriviti alla newsletter

Vuoi ricevere la newsletter gratuita di www.appaltiecontratti.it?

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica e clicca su Iscriviti

Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati

NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli. L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs 196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi. L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-mail ricevuta.