Fra le principali osservazioni formulate dal Consiglio di Stato c’è il diritto dell’impresa raggiunta da informativa antimafia e successivamente commissariata al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto e la devoluzione delle somme accantonate al soggetto finanziatore
L’accantonamento degli utili di cui all’art. 32, comma 7 d.l. 90/2014 non deriva da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma costituisce un atto vincolato che incide su una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo