Commissioni di gara negli Enti locali: tutti incompatibili

Il TAR Puglia, Lecce, sez. II, con la sentenza del 25 maggio 2017 n. 825 torna su alcune questioni afferenti la composizione della commissioni di gara

13 Giugno 2017
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Il TAR Puglia torna su alcune questioni relative alla composizione delle commissioni di gara

a cura di Stefano Usai

Il TAR Puglia, Lecce, sez. II, con la sentenza del 25 maggio 2017 n. 825 torna su alcune questioni afferenti la composizione delle commissioni di gara – ad evidenziare anche le differenze sostanziali rispetto al pregresso regime normativo riconducibile al decreto legislativo 163/2006 -, le correlate cause di incompatibilità e la possibilità di impugnare le correlate disposizioni del bando una volta intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto (e non necessariamente in via “preventiva”).

Nel caso di specie, la ricorrente deduceva, tra le diverse censure, l’illegittima composizione della commissione di gara in quanto il presidente del collegio aveva partecipato, come normalmente accade soprattutto negli enti locali – in qualità di responsabile del servizio – alla redazione, sottoscrivendoli, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.

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