Informazione interdittiva antimafia: legittima se ricorre l’elemento dell’influenza della malavita

Commento alla sentenza del Tar Lazio (Roma), sez. I-ter, 4 luglio 2017, n. 8737

28 Agosto 2017
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Contratti pubblici – Infiltrazione mafiosa – Consorzio stabile – Informazione interdittiva antimafia – Revoca dell’aggiudicazione – Rito applicabile

E’ illegittimo il provvedimento interdittivo antimafia emesso nei confronti di un Consorzio stabile sulla base di precedenti informative prefettizie adottate nei confronti di alcune imprese consorziate, qualora non si dimostrino infiltrazioni della criminalità organizzata da parte delle stesse nel Consorzio.

Il Tar Lazio, nell’accogliere l’impugnativa del Consorzio ricorrente avverso l’informativa antimafia emessa dal Prefetto di Roma e il consequenziale provvedimento di revoca dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante, ha escluso che dai provvedimenti interdittivi emessi nei confronti di alcune consorziate potesse desumersi un collegamento del Consorzio con associazioni di tipo mafioso in assenza di elementi indizianti gravi, precisi e concordanti. I Giudici amministrativi hanno, così, avuto modo di ribadire i presupposti legittimanti la misura in questione.

Al riguardo, è stato anzitutto ricordato che l’informazione interdittiva antimafia costituisce “la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato”, posta a salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo finalizzata ad impedire che la libera concorrenza sia frustrata da possibili infiltrazioni mafiose e che la Pubblica Amministrazione si trovi ad avere rapporti con soggetti, la cui posizione sul mercato risulti alterata da influenze da parte del crimine organizzato. Tale provvedimento non richiede, per la sua adozione, la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa stessa da parte di queste.

Ciò presuppone e comporta nello stesso tempo un’ampia potestà discrezionale in capo all’organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione di tali elementi, da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

È chiaro, però, che, affinché tale potere non sfoci in un arbitrio, il quale ingiustamente minerebbe l’attività di impresa presidiata dal principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., dall’istruttoria deve emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sull’attività e sulle scelte del soggetto che ne sia destinatario. Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente di quei fatti, aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, si possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista. L’informativa interdittiva deve quindi essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria.

Con la pronuncia in commento il Tar Lazio ha avuto, altresì, modo di chiarire quale sia il rito da seguire per l’impugnazione della revoca dell’aggiudicazione disposta a seguito dell’emissione dell’informativa antimafia nei confronti dell’impresa aggiudicataria.

Al riguardo, si è osservato in via preliminare che l’impugnazione di tale ultimo provvedimento ha carattere pregiudiziale, sul piano logico-giuridico, e principale, per il suo vincolante effetto interdittivo, rispetto all’impugnazione dell’atto consequenziale di revoca dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante, avente carattere accessorio.

Ebbene, da ciò discenderebbe che il rito da seguire per l’impugnazione dell’atto di revoca non può che essere quello proprio dell’informazione prefettizia, atto principale e presupposto, che segue le regole del rito ordinario e non quelle dettate per i ricorsi in materia di appalti di cui all’art. 120 c.p.a. Infatti, se per la proposizione dei motivi aggiunti, concernenti “domande nuove purché connesse a quelle già proposte”,“si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”, a maggior ragione ciò vale in caso di domande diverse ma connesse, l’una accessoria all’altra, nel qual caso si applica la disciplina stabilita per il giudizio principale.

Pubblicato il 19/07/2017
08737/2017 REG.PROV.COLL.
03493/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3493 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Delfino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Stefania Ballerini in Roma, via Romeo Rodriquez Pereira n. 129 B;

contro

il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e l’A.N.A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di capogruppo del R.T.I. costituito con -OMISSIS- costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Leandro Bombardieri ed Ivano Simone, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Leandro Bombardieri in Roma, via Premuda n. 2;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

A) della informativa antimafia prot. n. 60743/Area I Bis/O.S.P. del 20/02/17, che la Prefettura di Roma ha trasmesso al -OMISSIS-a mezzo pec il 21/02/17;

B) della nota prot. n. 60901/Area I Bis/O.S.P. del 20/02/2017, con la quale la Prefettura di Roma ha comunicato al -OMISSIS-il provvedimento interdittivo adottato in suo danno e il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori c.d. White List a causa della predetta interdittiva antimafia;

C) della nota prot. CDG-0129607-P del 10/03/2017, con la quale l’ANAS ha comunicato la revoca dell’aggiudicazione già disposta a favore del Consorzio e la contestuale esclusione dalla procedura;

D) del provvedimento prot. CDG-0129463-I sempre del 10.3.2017, con il quale l’ANAS ha disposto la revoca, con effetto immediato della precedente aggiudicazione, disposta in favore del -OMISSIS-, dei lavori relativi al completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km. 7+200 ed il km. 44+500 della S.S. 100 di “Gioia del Colle” e la contestuale aggiudicazione dell’appalto all’impresa seconda graduata, nonché l’escussione della cauzione provvisoria;

E) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma e dell’A.N.A.S., nonché di Ferraro S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

-OMISSIS-. è un consorzio stabile, costituito con atto rep. 62109 del 6 maggio 2009, comprendente circa 50 imprese.

Esso ha partecipato a procedure di evidenza pubblica, per mandato collettivo delle imprese consorziate, e, prima che intervenisse l’interdittiva antimafia, era titolare di numerosi contratti d’appalto con la Pubblica amministrazione, affidati all’esecuzione delle proprie consorziate, ex lege e da statuto.

Con nota n. 60743/Area I Bis/O.S.P. del 20.2.2017, il Prefetto di Roma ha adottato nei suoi confronti un’interdittiva antimafia.

Quindi, con provvedimento prot. CDG-0129463-I del 10.3.2017, comunicato con nota CDG – 0129607-P sempre del 10.3.2017, l’A.N.A.S. ha disposto la revoca, con effetto immediato, della precedente aggiudicazione pronunciata in favore appunto del -OMISSIS-, che aveva indicato l’impresa -OMISSIS- quale consorziata esecutrice dell’appalto dei lavori relativi al “completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km. 7+200 ed il km. 44+500 della S.S. 100 di Gioia del Colle”, ha aggiudicato il medesimo appalto al -OMISSIS- – -OMISSIS- che era risultato secondo classificato, ed ha disposto l’escussione della fidejussione.

Avverso l’informativa antimafia e la relativa comunicazione, nonché la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto de quo e la nota di comunicazione è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod. – eccesso di potere per carente istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – contraddittorietà – sviamento di potere.

La prima circostanza sulla quale si fonda l’informazione prefettizia può essere così riassunta: “la società -OMISSIS-sebbene amministrata da-OMISSIS-, risulta nella totale disponibilità di -OMISSIS-, ritenuto affiliato di spicco dell’associazione distampo mafioso denominata «clan Di Muro», come si evince dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa il 16.1.2015”. Inoltre “la -OMISSIS-destinataria di provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Potenza risulta essere, oltre che società consorziata, ditta esecutrice dei lavori per conto della consortile”.

La conclusione è che “le forme di cointeressenza e di comunanza di interessi, valutate unitamente ai rapporti di parentela ed al contesto geografico, fanno presupporre che la società possa essere concretamente esposta al rischio di infiltrazione mafiosa”.

In primo luogo si evidenzia in ricorso che fra il geom.-OMISSIS-, amministratore unico del Consorzio, ora sostituito, e la famiglia -OMISSIS- non esisterebbe alcun vincolo di parentela. Si rileva altresì che la sede del Consorzio è sempre stata a Roma, mentre quella dell’impresa -OMISSIS- è a Melfi (PZ).

La -OMISSIS-, una delle oltre 50 imprese facenti parte del -OMISSIS-, espulsa a seguito di adozione di interdittiva nei suoi riguardi, ha eseguito, in qualità di impresa consorziata -peraltro subentrata a seguito di fitto di ramo d’azienda -, unicamente l’appalto di cui al contratto rep. 10 del 26.4.2010, perciò risalente a 7 anni prima, stipulato con il Comune di Melfi, relativo alla “riqualificazione urbana delle aree di Sant’Abbruzzese ed Incoronata”, mentre il Consorzio partecipa annualmente ad numero molto elevato di gare per tutto il territorio italiano.

Perciò le relazioni di impresa fra la -OMISSIS- ed il -OMISSIS- risulterebbero del tutto episodiche.

Secondo l’informazione prefettizia, il -OMISSIS- risulterebbe “nella totale disponibilità di -OMISSIS-”.

Se tale assunto fosse vero, il -OMISSIS- dovrebbe avere la capacità di accedere a rapporti contrattuali con oltre 50 imprese sparse per l’intero territorio italiano. Inoltre su una media di 700 gare annue dal 2013, anno di costituzione di -OMISSIS-, al 2016, e perciò su circa 4200 gare complessive in tale periodo, alle quali il Consorzio ha partecipato, nessuna risulta affidata a -OMISSIS-.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e succ. mod. – eccesso di potere per carente istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – contraddittorietà – sviamento di potere.

Secondo la Prefettura, il -OMISSIS- sarebbe “nella totale disponibilità di -OMISSIS-” e “pertanto il Consorzio” stesso “e la società -OMISSIS- risultano riconducibili a -OMISSIS-”.

Ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. 207/2010, comma 1, “i consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lett. c) e 36 del Codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto (…)”.

In altri termini, il -OMISSIS-può operare secondo due modalità: a) attraverso l’attività della comune struttura di impresa; b) attraverso le singole imprese consorziate dichiarando, in occasione della partecipazione ad ogni singola gara, l’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei lavori.

La circostanza che -OMISSIS- è stata ditta esecutrice per conto della consortile costituirebbe solo l’applicazione della suindicata particolare disciplina.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e succ. mod. – eccesso di potere per carente istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – contraddittorietà – sviamento di potere.

La Prefettura ha inoltre sostenuto che il Consorzio avrebbe avuto “un comportamento reiterato nello scegliere consorziate che hanno avuto collegamenti con la criminalità organizzata”. Il riferimento è alle imprese indicate alla pag. 1 dell’interdittiva, vale a dire alla -OMISSIS-

In ricorso si precisa che la -OMISSIS- non ha mai eseguito lavori nella sua qualità di consorziata e che comunque, appena intervenuta l’interdittiva, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.2.2015, è stata esclusa dalla compagine consortile, avendo “leso gravemente l’immagine ed arrecato un grave danno morale e materiale al Consorzio”, che analogamente, con determina del 19.7.2016, l’Amministratore Unico ha escluso, con effetto immediato, dal Consorzio l’impresa-OMISSIS-. e che in ogni caso l’interdittiva emessa nei suoi confronti è una“interdittiva a cascata”.

Si fa poi notare al riguardo che il Consorzio opera sull’intero territorio nazionale, con oltre 50 imprese, e che ha adottato la misura dell’espulsione nei confronti delle due citate imprese.

Inoltre, se vi fosse stato “contagio”, la Prefettura non avrebbe continuato a rilasciare informative positive, consentendo al Consorzio di proseguire nella sua attività ed in ogni caso sarebbe mancata un’istruttoria in ordine all’intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali fra tali imprese ed il Consorzio stesso.

Nell’interdittiva impugnata si afferma che il Consorzio tenderebbe a scegliere società consorziate che hanno avuto collegamenti con la criminalità organizzata; in tal modo si tratteggerebbe l’-OMISSIS-, non tanto come una società a rischio di infiltrazioni mafiose, ma piuttosto come una società già perfettamente strutturata nel tessuto mafioso, il che sarebbe tuttavia contraddetto dalla circostanza che le tre richiamate imprese non hanno mai avuto rapporti fra di loro ed inoltre hanno sede ed hanno sempre operato in tre regioni diverse (Campania, Basilicata, Calabria). Deve aggiungersi che la -OMISSIS- non ha mai eseguito lavori nella sua qualità di consorziata e che la -OMISSIS- aveva una sola commessa nella sua qualità di consorziata.

4) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – carente istruttoria.

Secondo la Prefettura, il Consorzio risulterebbe “nella totale disponibilità di -OMISSIS-”.

Il provvedimento impugnato sarebbe censurabile anche sotto un ulteriore profilo: l’Amministrazione ometterebbe del tutto di indicare le motivazioni per le quali ha ritenuto sussistente la presenza attuale e concreta di elementi indiziari dai quali desumere il condizionamento del Consorzio, da parte della criminalità organizzata.

5) Illegittimità derivata.

I vizi inficianti l’informativa prefettizia investirebbero, in termini di invalidità caducante, il provvedimento prot. CDG-0129463-I del 10.3.2017, con il quale l’A.N.A.S. ha disposto la revoca, con effetto immediato, della precedente aggiudicazione, disposta in favore del -OMISSIS-, dei lavori relativi al completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km. 7+200 ed il km. 44+500 della S.S. 100 “di Gioia del Colle” e ha aggiudicato l’appalto al secondo classificato.

Per l’ipotesi che l’A.N.A.S. abbia già stipulato il contratto con quest’ultimo, la ricorrente fa espressa richiesta di declaratoria in sede giurisdizionale di inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., e propone espressa domanda di subentro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124.

In via subordinata propone espressa domanda per conseguire la tutela risarcitoria per equivalente.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, producendo documentazione.

Con ordinanza n. 2595 del 24.5.2017, è stata accolta la domanda cautelare limitatamente alla revoca dell’aggiudicazione dei lavori ed all’escussione della fidejussione conseguente all’interdittiva antimafia.

Successivamente le Amministrazioni resistenti hanno depositato ulteriore documentazione ed una memoria defensionale, con cui hanno sostenuto la legittimità del provvedimento prefettizio qui censurato.

Si è poi costituita in giudizio anche la Società -OMISSIS-in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con -OMISSIS- risultato secondo nella gara relativa ai lavori concernenti il completamento funzionale e la messa in sicurezza tra il km. 7+200 ed il km. 44+500 della S.S. 100 “di Gioia del Colle” ed aggiudicatario, a seguito della revoca dell’aggiudicazione, disposta dall’A.N.A.S. nei confronti del Consorzio ricorrente, per effetto dell’adozione dell’informativa interdittiva antimafia da parte del Prefetto di Roma.

Detta controinteressata ha assunto la legittimità della revoca dell’aggiudicazione de qua e pregiudizialmente la tardività dell’impugnativa proposta vverso la stessa, in quanto notificata oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 120 c.p.a..

Nella pubblica udienza del 4.4.2017 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame il ricorrente -OMISSIS-ha impugnato in primis l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti ed altresì il conseguente provvedimento, recante la revoca dell’aggiudicazione dei lavori relativi al completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km 7+200 ed il km 44+500 della s.s. 100 di Gioia del Colle, la contestuale aggiudicazione dell’appalto al Raggruppamento secondo graduato adottato dall’ANAS, nonché l’escussione della fidejussione.

Esso ha chiesto anche che, in caso di avvenuta stipula medio tempore del contratto in parola con il nuovo aggiudicatario, fosse dichiarata l’inefficacia di detto contratto ed il suo subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.

2 – Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività mossa dal Raggruppamento controinteressato con riguardo all’impugnazione proposta avverso la revoca dell’aggiudicazione nei riguardi della ricorrente e la nuova aggiudicazione disposta in suo favore.

Detta eccezione si fonda sull’assunto che tale impugnazione seguirebbe le regole proprie dei ricorsi in materia di appalti, sancite all’art. 120 c.p.a., ed in primis il termine decadenziale di 30 giorni per la sua notifica.

2.1 – Essa va disattesa.

Come è stato precisato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons.Stato – A.P. n. 22 del 31.7.2014), sebbene in un ricorso per regolamento di competenza, ma comunque concernente un’ipotesi analoga a quella qui in esame, l’impugnazione dell’informativa antimafia tipica ha indubbiamente carattere pregiudiziale, sul piano logico-giuridico, e principale, per il suo vincolante effetto interdittivo, rispetto all’impugnazione dell’atto consequenziale – come quello di revoca dell’aggiudicazione – adottato dalla stazione appaltante, che ha, nei termini appena precisati, carattere accessorio.

Infatti l’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011 individua la revoca di un’aggiudicazione, in presenza di un’informazione prefettizia, come un “effetto” necessitato, salvi i casi particolari annoverati al comma 3 della medesima disposizione. È evidente che tra questa e l’informazione interdittiva antimafia esiste un vincolo di dipendenza logico-giuridica.

Ne consegue che il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’informativa ha carattere principale, mentre quello avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto applicativo, da parte dell’ente richiedente l’informativa stessa, presenta carattere accessorio.

2.2 – Ne deriva ulteriormente che il rito da seguire per l’impugnazione dell’atto applicativo non può che esssere quello proprio dell’informazione interdittiva aantimafia, atto principale e presupposto, vale a dire il rito ordinario.

D’altronde, se per la proposizione dei motivi aggiunti, concernenti “domande nuove purché connesse a quelle già proposte”,“si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”, a maggior ragione ciò vale in caso di domande diverse ma connesse, l’una accessoria all’altra, nel qual caso si applica la disciplina stabilita per il giudizio principale.

2.3 – Deve concludersi per l’ammissibilità in toto del presente ricorso.

3 – Esso è altresì fondato nel merito.

3.1 – In proposito la sezione è pienamente consapevole che l’informazione interdittiva antimafia costituisce “la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato”, posta a salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo finalizzata ad impedire che la libera concorrenza sia frustrata da possibili infiltrazioni mafiose e che la Pubblica Amministrazione si trovi ad avere rapporti con soggetti, la cui posizione sul mercato risulti alterata da influenze da parte del crimine organizzato. Tale provvedimento evidentemente non richiede, per la sua adozione, la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa stessa da parte di queste.

Deve riscontrarsi la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.

Ciò presuppone e comporta nello stesso tempo un’ampia potestà discrezionale in capo all’organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione di tale elementi, da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

È chiaro però che, affinché tale potere non sfoci in un arbitrio, il quale ingiustamente minerebbe l’attività di impresa presidiata dal principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., dall’istruttoria deve in effetti emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sull’attività e sulle scelte del soggetto che ne sia destinatario. Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente di quei fatti, aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, si possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista.

L’informativa interdittiva deve quindi essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria.

Il sindacato in sede giurisdizionale è così diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.

4 – In concreto, occorre partire dall’esame del provvedimento interdittivo antimafia che ha colpito il Consorzio stabile, odierno ricorrente.

4.1 – Dapprima ivi si richiamano le interdittive antimafia emesse nei confronti di due consorziate aventi quota di capitale inferiore al 10%.

Segnatamente si riporta l’informazione interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli in data 22.1.2013 (recte: 22.1.2015) nei confronti della consorziata -OMISSIS-nonché quella del Prefetto di Reggio Calabria in data 29.6.2016 che ha colpito la consorziata-OMISSIS-..

Con riferimento a quest’ultima, si rileva nel provvedimento prefettizio qui censurato che da un accertamento del Gruppo Interforze sarebbe emerso un quadro indiziario secondo cui le scelte ed i rapporti economici del suo Amministratore unico-OMISSIS-avrebbero costituito veicolo di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, precisando che, su dieci operatori con cui ha stipulato contratti, sei sono stati destinatari di interdittive antimafia. Ciò viene desunto appunto dalla circostanza che la Società in questione ha stipulato contratti con diverse società, a loro volta destinatarie di provvedimenti interdittivi.

La consorziata-OMISSIS-. ha fatto ricorso all’avvalimento del -OMISSIS-ricorrente in un appalto.

4.2 – Deve rilevarsi al riguardo che si tratta, tuttavia, di un fatto assolutamente normale, stante il suo inserimento nel Consorzio medesimo e, perciò, non è indicativo di alcunché.

4.3 – Lo stesso provvedimento gravato dà atto che entrambe le richiamate Società, dopo l’emissione delle informazioni interdittive antimafia, sono fuoriuscite dal consorzio.

In realtà, come è stato opportunamente sottolineato in ricorso, appena intervenuta l’interdittiva, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.2.2015, -OMISSIS- è stata esclusa dalla compagine consortile, avendo “leso gravemente l’immagine ed arrecato un grave danno morale e materiale al Consorzio”, ed analogamente, con determina del 19.7.2016, l’Amministratore Unico del Consorzio ha escluso, con effetto immediato, dallo stesso l’impresa-OMISSIS-..

4.4 – Peraltro il soggetto ricorrente ha opportunamente evidenziato che la -OMISSIS-nonostante fosse consorziata, non ha mai eseguito lavori nella sua qualità di consorziata.

L’interdittiva antimafia qui censurata non dà alcuna contezza di infiltrazioni mafiose nel Consorzio da parte delle due suindicate Società.

Le interdittive antimafia che hanno riguardato dette Società sono riportate, infatti, come un ‘fatto storico’.

4.5 – D’altra parte, l’assenza dell’elemento dell’influenza della malavita da parte delle stesse nei confronti del Consorzio è confermata dalla circostanza che, benché esse fossero state destinatarie di provvedimenti interdittivi, le Prefetture hanno continuato a rilasciare informative positive, consentendo al Consorzio medesimo di proseguire nella sua attività.

5 – Il provvedimento in esame si sofferma sulla posizione di un’altra consorziata: la -OMISSIS-S.r.l., colpita dall’interdittiva antimafia del Prefetto di Potenza datata 12.1.2017, rispetto alla quale si sottolinea la circostanza che, sebbene consorziata con quota di capitale inferiore al 10 %, risulta essere la ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Melfi per conto del Consorzio.

5.1 – Come è stato anche puntualizzato in ricorso, detta Società risulta esecutrice unicamente dell’appalto de quo, di cui al contratto rep. 10 del 26.4.2010, perciò risalente a 7 anni prima, a seguito di affitto di ramo di azienda da parte della-OMISSIS-., iniziale esecutrice, mentre il Consorzio partecipa annualmente ad numero molto elevato di gare per tutto il territorio italiano.

È evidente, pertanto, che l’esecuzione di un unico isolato contratto in qualità di consorziata – o meglio di cessionaria di altra consorziata – non comporta alcuna automatica estensione delle sue caratteristiche e, in particolare, degli assunti collegamenti con clan di tipo mafioso.

5.2 – Nell’interdittiva concernente il -OMISSIS-, che ricalca pedissequamente il parere del Gruppo Interforze, si riprendono i passaggi dell’analogo provvedimento concernente la -OMISSIS- Costruzioni.

Segnatamente, richiamandosi il decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento penale relativo anche a componenti della famiglia -OMISSIS-, si evidenzia che sarebbe emersa l’intestazione fittizia a-OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-di proprietà e titolarità di partecipazioni, quote societarie delle Società facenti capo a -OMISSIS- ed a suo figlio –OMISSIS-.

Gli ultimi due, nell’ordinanza cautelare emessa il 16/01/2015 dal Gip di Potenza, risultano accusati anche dei reati di turbata libertà di procedimenti di scelta del contraente e di associazione a delinquere di stampo mafioso. Naturalmente l’unico procedimento di gara che va ad interessare anche il Consorzio odierno ricorrente è quello concernente i lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Melfi, il cui dato sospetto è rappresentato dall’elevato ribasso, pari al 37,138%, poi, in corso di esecuzione, sostanzialmente vanificato da una variante. In tale operazione figurerebbero i -OMISSIS-.

5.3 – In proposito deve dapprima evidenziarsi che, quando è stata colpita dall’interdittiva, la -OMISSIS- era già stata sospesa, per mancato aggiornamento in materia di SOA, ed è stata comunque immediatamente espulsa dal Consorzio, non appena esso è venuto a conoscenza di tale provvedimento.

5.4 – Inoltre occorre rimarcare che quanto rappresentato potrebbe indicare solamente che una consorziata – la -OMISSIS- appunto-, unicamente relativamente ai lavori aggiudicati al Consorzio di cui era la ditta esecutrice avrebbe eventualmente inciso sull’esito di tale gara, assicurandosi di riportare, mediante una variante in corso d’opera, ad un giusto ribasso quello che inizialmente era estremamente basso.

6 – Sicuramente ciò non può assolutamente valere, in assenza di elementi indizianti gravi, precisi e concordanti, ad estendere le conclusioni in ordine al collegamento del Consorzio con associazioni di tipo mafioso.

In particolare, non può desumersi che il -OMISSIS-, che conta circa 50 imprese sparse sull’intero territorio nazionale, sarebbe di fatto amministrato da -OMISSIS-, ritenuto affiliato all’associazione di tipo mafioso denominata “clan di Muro”.

Al riguardo si afferma nel provvedimento censurato che, pur figurando amministratore di tale Consorzio-OMISSIS- (in ogni caso poi prontamente sostituito), di fatto la sua attività sarebbe riconducibile ai -OMISSIS- – e segnatamente a -OMISSIS-.

6.1 – Come si osserva in ricorso, in questo caso mancano gli elementi indizianti rappresentati dal rapporto di parentela tra l’Amministratore del Consorzio e il -OMISSIS- e dall’identità di sede – essendo a Roma quella del Consorzio ed a Potenza quella delle Società facenti capo a -OMISSIS-.

L’appartenenza al Consorzio non è ex se assolutamente sufficiente a far ritenere sussistente tale influenza determinante.

6.2 – Nell’interdittiva antimafia si fa riferimento ad un’intercettazione.

Dall’ordinanza cautelare emessa in sede penale emerge che si tratta di una telefonata tra quest’ultimo e -OMISSIS- su un incontro che i due avrebbero dovuto tenere.

Detta intercettazione non prova alcunché, tenuto conto del momento al quale si riferisce (quando doveva procedersi alla firma del contratto di variante dei lavori nel Comune di Melfi), dati i poteri in capo a -OMISSIS- e tenuto, perciò, conto della necessità della sottoscrizione da parte del medesimo.

7 – Alla luce di quanto evidenziato, dall’esame del provvedimento si evince che esso non è supportato da adeguata istruttoria e che le conclusioni a cui perviene non sono suffragate da indizi aventi le necessarie caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, tali da poter pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che il rischio di infiltrazione mafiosa sussista.

7.1 – Deve concludersi che il provvedimento interdittivo antimafia impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

8 – In tal modo viene meno l’unico presupposto posto a fondamento del consequenziale provvedimento di revoca, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, della precedente aggiudicazione, disposta in favore del -OMISSIS-, dei lavori relativi al completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km. 7+200 ed il km. 44+500 della S.S. 100 di “Gioia del Colle”, che ha determinato la contestuale aggiudicazione dell’appalto al soggetto secondo graduato.

8.1 – Conseguentemente anche detto provvedimento va annullato e, per l’effetto, ritorna ad essere efficace l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore del Consorzio.

8.2 – Esso va annullato anche nella parte in cui stabilisce l’escussione della fidejussione, che, sospesa nelle more, non deve essere più disposta rispetto a quest’ultimo.

9 – In ragione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano i motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

– accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;

– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nella presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Germana Panzironi
 

IL SEGRETARIO

 

Irene Picardi